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12 Novembre 2025

Obblighi Ecm e fine triennio: indicazioni operative per recuperare crediti e usare nuove regole e compensazioni

Entro il 31 dicembre 2025 si chiude il triennio formativo 2023-2025e per i farmacisti è il momento di verificare la propria posizione. Le nuove regole introdotte dalla Commissione ECM permettono di recuperare i crediti usando bonus e compensazioni. Ecco le modalità per mettersi in regola

di Redazione Farmacista33


Obblighi Ecm e fine triennio: indicazioni operative per recuperare crediti e usare nuove regole e compensazioni

Mancano ormai poco meno di due mesi alla chiusura del triennio formativo ECM 2023-2025, fissata al 31 dicembre 2025, e per i farmacisti è il momento di verificare la propria posizione ed eventualmente di adeguarla agli obblighi previsti. La formazione continua, infatti, non è solo un obbligo giuridico, ma un requisito indispensabile per l’esercizio della professione.
Non solo, dal 2026, l’efficacia delle polizze assicurative professionali sarà subordinata all’assolvimento di almeno il 70% del debito formativo dell’ultimo triennio. In questa fase finale, c’è però, anche la possibilità di acquisire crediti anche eccedenti il minimo, utilizzabili per regolarizzare eventuali debiti dei trienni precedenti, secondo le nuove regole definite dalla Delibera della Commissione nazionale per la formazione continua n. 1/2025. In vista delle scadenze, vale la pena ripercorrere le nuove modalità di recupero dei crediti, gli strumenti a disposizione dei professionisti e i casi particolari, come per esempio le esenzioni. 

Recupero del debito 2020/2022 e spostamento crediti

La delibera della Commissione ha previsto all’articolo 1 definito le modalità per effettuare lo spostamento di crediti ECM al triennio 2020/2022, al fine di regolarizzare la relativa posizione formativa. L’acquisizione dei crediti formativi relativi al triennio 2020-2022 è consentita fino al 31 dicembre 2025 e la possibilità di spostamento dei crediti Ecm è stata prorogata fino al 30 giugno 2026. Questa nuova modalità, ha chiarito in una circolare la Fofi, è percorribile in quanto la normativa ECM prevede che i Provider abbiano 90 giorni di tempo dalla data di fine dell’evento formativo per inviare all’Ente accreditante e al CoGeAPS. la rendicontazione degli eventi formativi tempistica fissata dalla per la rendicontazione.

Quindi, come sintetizzato dai materiali informativi messi a disposizione dalla Commissione:
- Il termine per recuperare i crediti ECM è esteso fino al 31 dicembre 2025.
- È possibile spostare i crediti acquisiti fino al 30 giugno 2026.

Crediti compensativi trienni dal 2014 al 2022   

Altro strumento a disposizione dei farmacisti sono i crediti compensativi, cioè, crediti eccedenti l’obbligo formativo che possono essere usati per compensare debiti formativi dei trienni in cui il professionista non è certificabile. Questi crediti sono conseguibili fino al 31 dicembre 2028. La Commissione, nell’articolo 2 della delibera, ha specificato che, se sono stati accumulati più crediti del necessario nei trienni 2014-2016, 2017 2019, 2020-2022, 2023-2025 e 2026-2028, possono essere utilizzati per compensare eventuali crediti mancanti nel triennio precedente, tramite la piattaforma CoGeAPS gestita dagli Ordini professionali. 

Quindi come riassume la Commissione:
- I crediti compensativi possono essere utilizzati per coprire eventuali debiti formativi nei trienni 2014-2016, 2017-2019 e 2020-2022.
- È possibile acquisirli fino al 31 dicembre 2028. Lo spostamento avviene in automatico: gli Ordini, tramite Co.Ge.A.P.S., utilizzano i crediti in più per compensare i trienni non certificabili.
- Il professionista deve solo continuare ad acquisire i crediti ECM: alla compensazione pensa l’Ordine.

Bonus: premiato chi è in regola

Infine, la Commissione ha stabilito, nell’articolo 3, che i professionisti che hanno assolto all’obbligo formativo previsto, sono quindi certificabili, nei trienni che vanno dal 2014 al 2022 hanno diritto a una premialità che si traduce in un bonus extra di 20 crediti che sarà imputano al triennio in corso 2023-2025 e un ulteriore bonus extra di 20 crediti da imputarsi al triennio 2026/2028.

Ci sono poi casistiche specifiche che riguardano chi ha iniziato ad avere l’obbligo formativo dal triennio 2017-2019 in poi, per i quali è previsto un bonus di 15 crediti che saranno da imputare al triennio 2023/2025 e al triennio 2026/2028. Mentre per chi ha iniziato dal triennio 2020/2022 il bonus, da imputare al triennio 2023/2025 e 2026/2028, sarà quantificato in 10 crediti per ciascun triennio. Questi bonus sono “cumulabili” agli ulteriori bonus già previsti dalla vigente normativa. 

Obbligo giuridico e requisito per coperture assicurative (con esenzioni)

Gli Ordini ricordano che la partecipazione alle attività formative Ecm, oltre che obbligo giuridico, è un requisito indispensabile per svolgere l’attività professionale e presupposto per garantire l’appropriatezza e l’efficacia della prestazione professionale. Gli Ordini sono tenuti a vigilare sul corretto e pieno adempimento di tale obbligo triennale e a certificarlo e anche ad attestarlo ai farmacisti che lo richiedono. 

Da non dimenticare che dal 2026, quindi con il calcolo dei crediti sul triennio 2023-2025, l’efficacia delle polizze assicurative è condizionata all’assolvimento, di almeno il 70% dell’obbligo formativo individuale. C’è un’esenzione automatica dei professionisti over70 che attività saltuaria ma anche l’obbligo del singolo a comunicare l’esercizio non saltuario dell’attività professionale tramite il citato portale COGEAPS, essendo in tal caso soggetto all’obbligo formativo ECM.

Nei giorni scorsi, inoltre, la Fofi ha riepilogato i 12 corsi attivi fino alla fine dicembre (a eccezione di quello sulla cura e prevenzione di herpes zoster, Hpv, pneumococco che termina il 12 novembre) attualmente disponibili on-line gratuiti e privi di sponsorizzazioni a cui va però si aggiunge anche il corso per “Farmacisti vaccinatori”, realizzato in collaborazione tra ISS, FOFI e Fondazione Francesco Cannavò, appena riaccreditato e aggiornato alle indicazioni ministeriali sulla campagna vaccinale 2025/2026. 

TAG: RECUPERO CREDITI FORMATIVI, CREDITI FORMATIVI, CREDITI ECM, COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA

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