Ispezioni in farmacia
21 Novembre 2025Le ispezioni sono uno strumento di vigilanza per garantire il servizio farmaceutico ma in caso di irregolarità, possono comportare sanzioni significative. Conoscere come si svolgono, quali tipologie esistono, chi deve presenziare e cosa contiene il verbale permette a titolari e direttori di affrontarle con consapevolezza e in piena conformità normativa

Le ispezioni in farmacia, come ricordano gli ordini dei farmacisti, non sono una punizione ma un momento di controllo e di auto-controllo che ha l’obiettivo di migliorare e certificare la qualità del servizio offerto al cittadino, ma allo stesso tempo, in caso di irregolarità, comportano sanzioni anche importanti, pertanto è bene farsi trovare preparati su procedure e con adempimenti, documenti e requisiti in ordine.
Vale quindi la pena, quindi, recapitolare alcuni aspetti, frequente oggetto di workshop formativi e approfondimenti da parte di esperti, che il farmacista, collaboratore, titolare o direttore che sia, non può trascurare.
Come ricordato, la vigilanza sulle farmacie è un’attività istituzionale esercitata dalla Pubblica Amministrazione per garantire che il servizio farmaceutico - considerato servizio pubblico essenziale - sia erogato nel rispetto delle norme sanitarie, professionali e amministrative.
La sua disciplina generale nel tempo è stata integrata da diverse previsioni normative, tra cui art. 8, comma 2, L. 175/1992, che consente agli Ordini professionali di richiedere ispezioni; il DPR 309/1990 per quanto riguarda il controllo sui medicinali stupefacenti, con l’obbligo di ispezioni anche improvvise (art. 8) e le leggi regionali, che regolano nel dettaglio competenze, composizione e modalità operative delle Commissioni Ispettive.
Le ispezioni, in generale, verificano se la farmacia è in possesso dei requisiti; l’idoneità e la salubrità dei locali, la presenza di dispositivi e sostanze obbligatori, la corretta gestione dei farmaci, la presenza di avvisi, testi, elenchi e registri obbligatori, la conformità degli aspetti tecnico-amministrativi dell’attività farmaceutica.
Ne esistono però diverse tipologie, preventiva sui locali, preventiva igienico-sanitaria, ordinaria tecnico-professionale, straordinaria, che si differenziano per modalità e obiettivi.
Ispezione preventiva sui locali. È effettuata con un preavviso, prima del provvedimento di autorizzazione all’esercizio farmaceutico, in occasione dell’apertura di una nuova farmacia o del trasferimento di una preesistente. È finalizzata a verificare l’idoneità dei locali, la corretta ubicazione della sede — inclusa la distanza regolamentare di 200 metri dalle altre farmacie — e la destinazione degli spazi al servizio farmaceutico.
Ispezione preventiva di tipo igienico-sanitario. È effettuata con un preavviso dopo il provvedimento di autorizzazione all’esercizio farmaceutico, ma prima dell’apertura al pubblico. È finalizzata ad accertare che la farmacia, già arredata e dotata delle scorte obbligatorie, sia conforme sotto il profilo igienico-sanitario e pronta a iniziare l’attività con piena garanzia di buon esercizio.
Ispezione ordinaria tecnico-professionale. È effettuata almeno ogni biennio, secondo le disposizioni regionali e i provvedimenti della singola ASL. Può essere preavvisata o non preavvisata e ha lo scopo di verificare la regolarità dell’esercizio farmaceutico, accertando il rispetto delle normative vigenti in materia di conservazione dei medicinali, gestione dei processi tecnico-professionali e presenza di personale qualificato.
Ispezione straordinaria. Non ha periodicità definita e può essere avviata a seguito di segnalazioni, esposti o per verificare l’ottemperanza a precedenti provvedimenti, inclusa la regolarizzazione di violazioni già riscontrate, o quando l’Asl ne ravvisi la necessità. È effettuata senza preavviso e le motivazioni devono essere comunicate al titolare nel corso dell’ispezione. La sua rivelazione o preannuncio configura un’ipotesi penalmente sanzionabile per i casi che rientrano nel DPR 309/1990 (stupefacenti).
Le procedure dell’ispezione sono stabilite dalla normativa e vanno condotte alla presenza del titolare o del direttore responsabile, la cui partecipazione è obbligatoria e non delegabile. L’assenza ingiustificata o reiterata è equiparata a un rifiuto formale e consente alla Commissione di procedere comunque, mentre un’ispezione effettuata senza la presenza del responsabile, in mancanza di un rifiuto esplicito, è illegittima e comporta la nullità del verbale.
Durante lo svolgimento dell’ispezione può essere necessario sospendere temporaneamente l’erogazione del servizio farmaceutico e procedere alla chiusura al pubblico della farmacia. Ma, poiché costituisce interruzione di pubblico servizio e richiede un’apposita autorizzazione dell’ASL.
Nel corso dell’accertamento il titolare o il direttore non possono avvalersi dell’assistenza di un avvocato o di un consulente tecnico perché il confronto con gli ispettori deve essere diretto.
Qualora vengano rilevate irregolarità di natura amministrativa, gli ispettori possono segnalarle per una diffida informale, invitando alla tempestiva regolarizzazione, oppure per una diffida formale, che impone un termine perentorio decorso il quale l’Autorità Sanitaria competente applicherà la sanzione prevista. Quando invece emergono elementi riconducibili a violazioni penali, la Commissione ha l’obbligo di procedere alla denuncia d’ufficio, trasmettendo gli atti al magistrato competente.
In ogni caso, la Commissione Ispettiva ha l’obbligo di redigere il verbale di ispezione, il documento ufficiale che riporta gli esiti del controllo all’Autorità Sanitaria Locale. Nel verbale devono essere indicati gli illeciti eventualmente contestati, le dichiarazioni rese dal personale ispettivo e, quando presenti, dal titolare o dal direttore della farmacia, insieme alle firme dei partecipanti o alla motivazione dell’eventuale mancata sottoscrizione.
Devono inoltre essere riportate le sanzioni pecuniarie previste e le modalità di conciliazione amministrativa, così come il riferimento all’Autorità Sanitaria competente alla quale l’atto viene trasmesso e presso cui il titolare ha la possibilità di presentare una memoria difensiva.
In caso di violazioni il verbale viene trasmesso agli organismi competenti (Sindaco, ASL o organi regionali), le sanzioni amministrative sono comminate in base alla gravità della violazione e se si rilevano illeciti penali, si procede alla denuncia d’ufficio.
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