Cosmetica
05 Dicembre 2025Alcuni Ordini provinciali di farmacisti hanno chiesto chiarimenti in merito alle prestazioni di sbiancamento dei denti da parte di estetisti mediante l’utilizzo di prodotti cosmetici in libera vendita. Ecco le risposte dei Ministeri

Nonostante siano disponibili in commercio prodotti cosmetici sbiancanti per i denti che possono essere acquistati e utilizzati anche senza l’intervento del dentista, i centri estetici - compresi quelli situati nelle farmacie - non possono effettuare prestazioni professionali di sbiancamento dentale. Lo ha chiarito il Mimit a valle di un chiarimento chiesto dalla Fofi al Ministero della Salute su spinta di richieste pervenute dagli ordini provinciali.
In prima battuta il Ministero della Salute ha sottolineato che la funzione di sbiancamento dentale rientra nella definizione di prodotto cosmetico e che, di conseguenza, possono essere classificate come cosmetici le sostanze o miscele di sostanze che producono tale effetto. Ne ha inoltre pacificamente legittimato la presenza sul mercato, il cui acquisto e utilizzo non è vincolato all’intervento del dentista. Infine, ha ricordato che, secondo la legge 1/1990, è consentito all’estetista l’utilizzo di prodotti cosmetici nello svolgimento della propria professione; tuttavia, ha rinviato al parere del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) la possibilità per gli estetisti di eseguire trattamenti di sbiancamento dentale, considerato il rischio di ambiguità interpretativa.
Nel rendere il suo parere il Mimit ha richiamato l’art. 1 della legge 1/1990: “l'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti”.
Da qui il chiarimento: “Lo sbiancamento dentale, pur insistendo effettivamente sulla parte superficiale dei denti, non può tuttavia essere considerato un intervento operante sulla superficie del corpo umano; i denti infatti costituiscono nel loro insieme un organo interno al cavo orale”. Quindi, “l’attività di sbiancamento dentale non sembrerebbe rientrare tra quelle esercitabili dagli estetisti ai sensi della legge n. 1/1990”.
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