normativa
16 Dicembre 2025Il Consiglio di Stato, con ordinanza cautelare, ha sospeso l’efficacia della sentenza del Tar Lazio e del decreto del ministero della Salute che aveva inserito le composizioni orali a base di cannabidiolo nella tabella dei medicinali stupefacenti. La decisione congela il nuovo regime in attesa del giudizio di merito fissato per maggio 2026

Un’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato ha sospeso l’efficacia della sentenza del Tar Lazio che aveva ritenuto legittimo il decreto del ministero della Salute sull’inserimento delle composizioni orali a base di cannabidiolo (CBD) nella tabella dei medicinali stupefacenti. La decisione di Palazzo Spada congela così, in attesa del giudizio di merito fissato per maggio 2026, il regime che avrebbe limitato la vendita di oli e preparazioni orali contenenti CBD al solo canale farmacia e dietro prescrizione medica.
Il contenzioso nasce dal decreto ministeriale del 27 giugno 2024, con cui il Ministero della Salute ha disposto l’inserimento delle composizioni orali a base di CBD tra le sostanze stupefacenti, richiamando il principio di precauzione. Il provvedimento ha avuto come effetto immediato il divieto di commercializzazione di tali prodotti al di fuori delle farmacie e senza ricetta. Contro il decreto hanno presentato ricorso alcune associazioni e imprese del settore della canapa industriale, ma il Tar Lazio, con sentenza depositata nel luglio 2025, ha respinto l’impugnazione, ritenendo legittima la scelta del Ministero e rendendo pienamente operativa la misura.
A seguito della pronuncia di primo grado, le aziende hanno proposto appello al Consiglio di Stato, chiedendo contestualmente la sospensione cautelare della sentenza e degli effetti del decreto. Nell’istanza è stato evidenziato il rischio di un blocco immediato delle attività produttive e commerciali, con conseguenze rilevanti sul piano economico e occupazionale per l’intera filiera.
Il Consiglio di Stato ha accolto la richiesta cautelare, ritenendo sussistenti i presupposti per la sospensione. In particolare, il Collegio ha riconosciuto il rischio di un grave pregiudizio economico e occupazionale per le imprese ricorrenti e la necessità di un approfondimento nel merito delle questioni sollevate, comprese quelle attinenti ai profili di diritto costituzionale ed eurounitario e all’applicazione del principio di precauzione al cannabidiolo. L’efficacia della sentenza del Tar è stata pertanto sospesa, con il conseguente congelamento dell’applicazione del decreto ministeriale.
Nelle more del giudizio definitivo, le imprese possono dunque proseguire l’attività di vendita delle composizioni orali a base di CBD secondo il regime previgente. L’udienza pubblica di merito è stata fissata al 7 maggio 2026, quando il Consiglio di Stato sarà chiamato a pronunciarsi in via definitiva sulla legittimità del decreto e sulla qualificazione del cannabidiolo come sostanza stupefacente, anche alla luce della compatibilità della normativa italiana con il diritto europeo e internazionale.
«Il provvedimento del Consiglio di Stato consente alle imprese di proseguire l’attività nelle more del giudizio e rappresenta un primo, significativo riconoscimento della fondatezza delle criticità giuridiche sollevate in relazione all’uso del principio di precauzione e alla disciplina normativa applicabile al cannabidiolo», dichiarano gli avvocati Giuseppe Libutti, Sergio Santoro, Michele Trotta e Giacomo Bulleri.
La normativa oggetto dell’ordinanza del Consiglio di Stato riguarda esclusivamente le composizioni orali a base di cannabidiolo (CBD) inserite nella tabella dei medicinali stupefacenti dal decreto del ministero della Salute. Essa va tenuta distinta dalla disciplina sulla coltivazione e sulla vendita di cannabis light, introdotta con il cosiddetto decreto sicurezza, che interviene su un ambito diverso e con presupposti normativi autonomi. Si tratta quindi di due livelli regolatori separati, destinati a seguire percorsi applicativi e valutazioni giuridiche differenti.
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