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26 Gennaio 2026Il Ministero della Salute chiarisce che i sistemi di vendita di farmaci basati su totem con touchscreen non sono equiparabili né alla vendita nel punto fisico né a quella online, anche se l’ordine passa da siti web autorizzati

I totem che consentono al cittadino scegliere e richiedere, tramite un touchscreen, un farmaco che poi gli viene consegnato da un commesso non farmacista all’interno di un esercizio commerciale o spedito al domicilio non rispondono alla normativa vigente e non sono equiparabili né alla vendita nei punti fisici, né alla vendita on line anche se l’ordine passa da sito web autorizzato. Lo chiarisce una nota con cui il Ministero della salute lo scorso 16 gennaio risponde a una richiesta della Fofi sollevata da un farmacista in merito alle “modalità di vendita di farmaci Sop/Otc presso gli esercizi commerciali autorizzati”.
Il ministero chiarisce fin da subito che esclude che tale pratica “sia compatibile con il sistema di disposizioni in materia di vendita al pubblico di medicinali ad uso umano”, e ne spiega i motivi richiamando la normativa vigente.
Ci sono due modalità di vendita al dettaglio dei medicinali ad uso umano: da un lato la vendita presso un esercizio fisico autorizzato, cioè la farmacia e, limitatamente a specifiche categorie di medicinali, i corner negli esercizi commerciali; dall’altro la vendita online, che può essere effettuata solo dagli stessi esercizi fisici come previsto dal d.lgs. 219/2006.
Gdo installa totem per dispensazione farmaci in assenza di farmacista
Nel caso della vendita presso farmacie e parafarmacie, la normativa impone la presenza e l’assistenza personale e diretta del farmacista in tutte le fasi della dispensazione, che vanno “dall’individuazione del medicinale alla consegna”.
Il ministero ribadisce, come già fatto in precedenti chiarimenti, che l’ordinamento italiano prevede che la dispensazione sia “effettuata esclusivamente dal farmacista” e che l’acquirente non abbia accesso diretto ai medicinali a eccezione dei farmaci di automedicazione, che comunque prevede la presenza e la supervisione del farmacista.
“La dispensazione costituisce un atto professionale che si compone di diverse fasi: la fase della spedizione della ricetta esclusivamente in farmacia, della individuazione/selezione del medicinale, della verifica finale dell’integrità dello stesso, del dialogo con il cliente e della consegna finale del prodotto. In nessuna di queste fasi, alla luce della sopra richiamata normativa, il farmacista può essere sostituito in farmacia o parafarmacia da un commesso o da un altro collaboratore che non sia farmacista”. La norma esprime la volontà del legislatore “di preservare, nel punto fisico di vendita, il ruolo attivo del farmacista in tutte le fasi della dispensazione”.
Passando poi alla vendita a distanza di farmaci per i quali è prevista, nulla cambia rispetto alle norme: il ruolo primario del farmacista nell’accesso al farmaco “non ha subito contrazioni di alcun genere”, né “sono state riviste le modalità di dispensazione dello stesso”. Nel complesso, emerge la chiara volontà del legislatore di mantenere distinte le due forme di vendita al pubblico dei medicinali, limitando la vendita a distanza a un ruolo accessorio e garantendo, nel punto fisico, la presenza del farmacista a supporto del cittadino in tutte le fasi di acquisto.
Venendo alla questione in esame, cioè la situazione in cui il cliente, nella parafarmacia dove non è presente un farmacista, selezionerebbe e richiederebbe il farmaco tramite un computer mentre la consegna sarebbe effettuata successivamente mediante spedizione a domicilio o ritiro presso la parafarmacia con consegna da parte di un commesso non farmacista. Per il ministero questa “modalità ibrida” non è ammessa, non si può considerare equivalente né alla vendita nei punti fisici, né alla vendita on line anche qualora l’ordine del prodotto venisse effettuato sul sito web della parafarmacia autorizzata anche alla fornitura a distanza.
È una modalità che priva “il punto fisico dei propri elementi caratterizzanti” svuotandolo in tal modo della “propria principale funzione così da relegarlo ad un mero “dispenser” di medicinali acquistati on line”. Inoltre, "non solo viola le disposizioni che disciplinano la dispensazione al pubblico dei medicinali nelle farmacie e parafarmacie, ma è altresì incompatibile con le disposizioni che impongono uno stretto legame tra punto fisico di vendita e sito web autorizzato e che richiedono che quest’ultimo sia sempre associato ad una farmacia o parafarmacia del territorio attiva”.
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