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29 Gennaio 2026Il Ministero della Salute interviene sui requisiti di idoneità del direttore di farmacia, chiarendo l’ambito di applicazione della normativa per le farmacie private, comunali e gestite in forma societaria

Il requisito di idoneità per il ruolo di direttore non è richiesto nel caso di farmacia comunale, neppure quando la gestione avviene tramite società mista pubblico-privata, mentre resta obbligatorio per il direttore di farmacia privata e per le farmacie gestite da società private. A chiarire e definire il perimetro di applicazione delle norme sono due note del Ministero della Salute che, a distanza di tempo, chiudono un confronto interpretativo sollevato dalla Fofi sui requisiti professionali del direttore responsabile.
Il chiarimento più recente nasce da una richiesta della Federazione degli Ordini dei farmacisti, formulata con nota dell’8 gennaio, con cui la Fofi ha chiesto di integrare un precedente parere per verificare se l’esclusione dell’idoneità valesse anche nel caso delle farmacie comunali gestite attraverso società miste pubblico-private.
La Direzione generale ha risposto confermando l’impostazione già espressa e chiarendo che “in tutti i casi in cui sia espletata, da parte dell’amministrazione comunale, per l’assegnazione del posto di farmacista direttore, la procedura concorsuale prevista dall’articolo 10, comma 4, della legge 475/1968, il requisito dell’idoneità non è necessario, fatte salve le determinazioni dell’ente locale competente”.
Il Ministero richiama esplicitamente quanto già evidenziato nel precedente parere, sottolineando che “in tutti i casi in cui sia espletata, da parte dell’amministrazione comunale, per l’assegnazione del posto di farmacista direttore, la procedura concorsuale prevista” (art 10, comma 4, legge 475/1968), tale procedura “rappresenta, al pari di quella per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche, lo strumento che consente una selezione tra i farmacisti iscritti all’albo basata sulla formazione e competenze acquisite, in modo da assicurare elevati standard qualitativi delle prestazioni fornite”. Proprio per questa funzione di garanzia, chiarisce il Ministero, “(…) il requisito dell’idoneità, fatte salve le determinazioni dell’Ente locale competente, non è necessario”, principio che vale anche nel caso di farmacie comunali gestite attraverso società miste pubblico-private.
Il chiarimento si innesta su una precedente nota, in cui il Ministero aveva ribadito che l’idoneità è richiesta nei casi in cui il farmacista intenda divenire titolare di farmacia oppure quando ricopre il ruolo di direttore di una farmacia gestita da una società privata (art. 7 legge 362/1991). In tali ipotesi, l’idoneità è qualificata come una “garanzia ulteriore del corretto espletamento dell’esercizio di farmacia”, proprio perché non vi è una procedura concorsuale pubblica a monte.
Diverso, invece, è il regime delle farmacie comunali, disciplinate dall’articolo 121 del regio decreto 1265/1934 e dall’articolo 10, comma 4, della legge 475/1968. Qui la normativa statale prevede come requisiti minimi per il direttore responsabile l’iscrizione all’albo professionale e il superamento del concorso bandito dall’ente locale. L’idoneità non rientra tra i requisiti obbligatori, anche se il Ministero precisa che resta ferma la facoltà del Comune di prevedere requisiti ulteriori nel bando, nel rispetto del quadro normativo statale.
Con la risposta alla richiesta della Fofi, il Ministero chiude quindi il cerchio interpretativo: la distinzione non è legata alla forma societaria della gestione, ma all’esistenza o meno di una procedura concorsuale pubblica. In linea di principio, quindi dove il direttore è selezionato tramite concorso comunale, l’idoneità non è richiesta; dove invece il ruolo del direttore è assimilato a quello del titolare individuale, come nelle farmacie private o societarie, l’idoneità resta un requisito previsto dalla legge.
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