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Formazione

18 Marzo 2026

Nuovo triennio Ecm: definite regole su crediti, riduzioni e premialità. Ecco cosa è previsto per i farmacisti

La Commissione nazionale Ecm ha definito il quadro per il nuovo triennio: obbligo di 150 crediti, riduzioni legate ai crediti maturati e al dossier formativo, premi per i professionisti in regola e per la formazione vaccinale. Prorogato al 2028 il recupero dei crediti

di Simona Zazzetta


formazione ecm

Scattano le nuove regole Ecm per il triennio 2026-2028: la Commissione nazionale per la formazione continua ha definito obbligo formativo, riduzioni e meccanismi premiali (bonus), confermando un sistema che lega i crediti alla continuità della formazione e alla qualità dei percorsi professionali. Con l’approvazione di alcune delibere, la Commissione ha armonizzato le precedenti disposizioni e la normativa nazionale, definendo un quadro unitario per la gestione dell’obbligo formativo nel nuovo triennio.

Riduzioni e Dossier formativo: i criteri di applicazione

Con la delibera n. 1/2026, avente come oggetto “l’obbligo formativo per il triennio 2026-2028”, approvata nella riunione del 5 marzo 2026, la Commissione interviene in modo organico sull’intero sistema della formazione continua, confermando l’impianto dell’obbligo formativo fissato a 150 crediti, al netto di esoneri ed eventuali riduzioni definiti nei precedenti trienni.

Vengono confermate le riduzioni già introdotte e la centralità del Dossier formativo, individuale o di gruppo, ulteriormente incentivato attraverso un sistema di bonus più strutturato.
In particolare, ai farmacisti che hanno maturato un numero elevato di crediti nel periodo 2023-2025 verranno riconosciuti abbattimenti differenziati in base ai livelli raggiunti: bonus di 30 crediti per chi ha maturato numero di crediti compreso tra 121 e 150 e bonus di 15 crediti per chi ha maturato numero un numero di crediti compreso tra 80 e 120.

Vantaggi anche per chi ha costruito o completato il Dossier formativo. La delibera richiama quanto stabilito in materia lo scorso 20 novembre 2025 e cioè che per il triennio 2026-2028, sono riconosciuti specifici crediti premiali sia per la costruzione sia per la realizzazione del dossier.
In particolare, per il Dossier di gruppo sono attribuiti 30 crediti per la costruzione e 20 crediti per la realizzazione, mentre per il Dossier individuale sono previsti 40 crediti per la costruzione e 30 crediti per la realizzazione. La Commissione chiarisce che i bonus per la costruzione non sono cumulabili e che la costruzione del dossier, in entrambe le modalità, è consentita esclusivamente nel primo e nel secondo anno del triennio, quindi tra il 2026 e il 2027, confermando il ruolo dello strumento come leva di programmazione anticipata del percorso formativo e di valorizzazione della coerenza tra fabbisogni professionali e aggiornamento Ecm.

Premialità per i farmacisti in regola e formati sui vaccini

Premiati anche i farmacisti che si sono formati in materia di vaccini e strategie vaccinali che hanno diritto a una riduzione pari al numero di crediti effettivamente conseguiti (fino ad un massimo di 10 crediti) se nel triennio 2023-2025 hanno conseguito crediti Ecm in questo ambito. Questo vantaggio è previsto anche per il triennio 2029-2031 sulla formazione effettuata nel triennio 2026-2028.

Previsti meccanismi premiali anche per i professionisti che risultano in regola con l’obbligo formativo nei trienni precedenti. In particolare, ai farmacisti che, alla data del 3 luglio 2025, risultavano già certificabili nei trienni 2014-2016, 2017-2019 e 2020-2022 viene riconosciuta una riduzione di 20 crediti per il triennio 2026-2028. La riduzione è pari a 15 crediti per i professionisti il cui obbligo formativo ha avuto inizio nel triennio 2017-2019, confermando un sistema che valorizza la continuità e la regolarità nel rispetto degli obblighi ECM nel tempo.

 

bonus ecmMateriali grafici resi disponibili dalla Commissione Ecm

Recupero crediti e proroga dei termini: Decreto Milleproroghe

Sul fronte del recupero dei crediti, la delibera formalizza quanto già previsto dal Decreto Milleproroghe, estendendo al 31 dicembre 2028 il termine per completare l’obbligo formativo relativo al triennio 2023-2025. Resta inoltre possibile lo spostamento dei crediti acquisiti fino al 30 giugno 2029, offrendo ai professionisti un arco temporale più ampio per regolarizzare la propria posizione formativa.

La Commissione è intervenuta anche sui professionisti in quiescenza (delibera 7/2026), fornendo un chiarimento interpretativo a livello nazionale. Pur beneficiando dell’esenzione dall’obbligo formativo, i farmacisti in pensione possono continuare a partecipare alle attività Ecm. Gli eventuali crediti acquisiti saranno automaticamente utilizzati dal Co.Ge.A.P.S. per il recupero di eventuali debiti formativi pregressi, consentendo così di regolarizzare la propria posizione anche dopo la cessazione dell’attività.

Eventi formativi all’estero e accreditamento 

Un ulteriore intervento riguarda gli eventi formativi svolti all’estero (delibera n 6/202). La Commissione ha previsto la possibilità di accreditare, a livello regionale o provinciale, eventi non organizzati da provider italiani che si tengono in lingua straniera in Stati limitrofi a Regioni e Province autonome con bilinguismo. L’accreditamento dovrà comunque garantire il rispetto degli standard di qualità previsti dalla normativa nazionale ECM. Il controllo e il monitoraggio degli eventi sono demandati agli enti accreditanti regionali e provinciali, con particolare attenzione alla qualità dei contenuti, alla coerenza con gli obiettivi formativi e alle metodologie didattiche adottate.

Fonte:

https://ecm.agenas.it/delibere-cnfc 

TAG: CREDITI ECM, DOSSIER FORMATIVO

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