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farmacia dei servizi

16 Aprile 2026

Professionisti sanitari in farmacia: gestione del locale dedicato. Cosa prevede la normativa

Un’analisi della normativa vigente propone una lettura sulla gestione degli spazi della farmacia dedicati a infermiere e fisioterapista e conferma la legittimità della presenza in farmacia di altre professioni sanitarie non mediche.

di Simona Zazzetta


fisioterapista

La normativa nazionale consente l’utilizzo dello stesso spazio dedicato all’interno della farmacia alle prestazioni infermieristiche e fisioterapiche, ma alcune disposizioni regionali, laddove sono state definite, per esempio in Lazio, potrebbero generare incertezze interpretative sulla rotazione tra professionisti diversi nello stesso locale. A segnalare possibili punti di frizione tra livelli regolatori è l’avvocato Stefano Lucidi dello Studio Associato Bacigalupo-Lucidi di Roma che propone un’analisi del quadro normativo vigente.

Il quadro normativo nazionale e la Convenzione

La presenza di professionisti sanitari non medici all’interno della farmacia rientra nel modello della farmacia dei servizi, introdotto dal D. Lgs. 153/2009 e successivamente sviluppato attraverso la nuova Convenzione farmaceutica nazionale. In questo contesto, le figure coinvolte sono soprattutto infermieri e fisioterapisti, espressamente previsti dalla normativa.

Secondo l’analisi di Stefano Lucidi, avvocato, il punto centrale riguarda l’interpretazione dei requisiti strutturali previsti dalla convenzione. In particolare, l’articolo 21 stabilisce che la farmacia deve disporre di uno spazio dedicato alle prestazioni sanitarie, individuato in almeno nove metri quadrati per l’esecuzione delle prestazioni infermieristiche e/o fisioterapiche “le due espressamente previste nella normativa sulla “farmacia dei servizi”, di cui, in particolare, al D. Lgs. 153/2009.”.

Secondo il legale l’utilizzo della formula “e/o”, assume un significato dirimente sul piano interpretativo in quanto “esprime un concetto unitario, quindi la possibilità di una, dell’altra o di entrambe le opzioni", configurando quindi la possibilità che nello stesso locale possano essere svolte prestazioni diverse, anche in alternanza.

Da questa lettura deriva una conclusione di carattere generale: la normativa nazionale non prevede un vincolo alla presenza di più professioni nello stesso spazio, purché siano rispettati i requisiti strutturali e organizzativi previsti dall’accordo. In altri termini, secondo Lucidi, è legittimo “consentire la rotazione nello stesso locale di più professioni".

Il caso della Regione Lazio e i possibili dubbi applicativi

Lo studio legale segnala, però, che nella delibera della Regione Lazio del 18 dicembre 2025 n. 1247, che disciplina la comunicazione di inizio, variazione e cessazione delle attività delle professioni sanitarie non mediche, si stabilisce che negli studi professionali la rotazione all’interno delle singole stanze può avvenire solo “tra professionisti che svolgono la medesima attività”. Una previsione che, pur riferita formalmente agli studi professionali, potrebbe essere interpretata come applicabile anche agli spazi sanitari allestiti all’interno della farmacia.

Secondo Lucidi, il locale destinato alle prestazioni sanitarie potrebbe essere considerato per il professionista il proprio studio, “con il conseguente obbligo di comunicare l’inizio, la variazione o la cessazione dell’attività", con il rischio che ciò possa impedire la rotazione tra professionisti diversi nello stesso spazio.

La conclusione interpretativa favorevole alla condivisione degli spazi, infatti, potrebbe entrare in attrito con disposizioni amministrative locali più restrittive. Lo stesso Lucidi evidenzia che una tale lettura, pur fondata sul dato normativo nazionale, "potrebbe naturalmente rivelarsi in contrasto con la deliberazione della giunta laziale e quindi, quantomeno per le farmacie del Lazio, qualche incertezza fatalmente permarrebbe".
E conclude che poiché “la regolamentazione delle prestazioni sanitarie non mediche in farmacia è rimandata dalla nuova convenzione nazionale a singoli accordi integrativi regionali, sarebbe opportuno che in quella sede fosse se non altro confermata la possibilità di adibire a più professioni sanitarie anche gli stessi locali [uno o più] della farmacia”.

Presenza di altri professionisti sanitari: chiarimento sull’articolo 102 del TU

La disciplina della farmacia dei servizi non si esaurisce, tuttavia, nelle prestazioni infermieristiche e fisioterapiche regolate dalla Convenzione farmaceutica nazionale. Accanto a queste figure, la normativa e la giurisprudenza consentono infatti la presenza anche di altri professionisti sanitari non medici, nell’ambito di attività svolte in regime privatistico e nel rispetto dei requisiti organizzativi e strutturali previsti.

Tra le professioni che possono operare in farmacia rientrano, a titolo esemplificativo, podologi, logopedisti, dietisti, psicologi, biologi nutrizionisti e altre figure sanitarie abilitate. In questo contesto si inserisce il chiarimento fornito dall’Ordine dei farmacisti di Bari, intervenuto in risposta a quesiti degli iscritti sulla possibilità che un podologo possa prestare la propria attività professionale all’interno della farmacia.
L’Ordine richiama l’interpretazione consolidata dell’articolo 102 del Testo unico delle leggi sanitarie (TULS), secondo cui il divieto di cumulo “è riferito esclusivamente al cd. ‘cumulo soggettivo’, ovvero interviene sul possesso di titoli diversi da parte della stessa persona: il divieto all’esercizio contemporaneo della professione di farmacista e di altra professione sanitaria, in altri termini ricade sul singolo farmacista”.

Lo stesso documento precisa, inoltre, che “tale divieto non esclude la presenza di altri professionisti sanitari all’interno della farmacia, fatta eccezione per i medici e i veterinari che in quanto prescrittori di farmaci presentano un conflitto di interessi”, richiamando in tal senso la giurisprudenza amministrativa intervenuta sul tema.
Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale vigente, conclude l’Ordine, “l’attività professionale del podologo può essere legittimamente svolta all’interno della farmacia”, fermo restando l’obbligo di garantire il rispetto delle norme in materia di igiene, sicurezza e tutela della riservatezza, nonché la compatibilità delle prestazioni con il corretto svolgimento del servizio farmaceutico.

Fonte:

https://www.piazzapitagora.it/2026/03/30/possono-essere-esercitate-piu-e-diverse-professioni-sanitarie-nello-stesso-spazio-interno-della-farmacia/

https://www.ordinefarmacistibaribat.it/notizie/servizio-di-podologia-in-farmacia/

https://www.farmatutela.com/2025/11/11/professionisti-sanitari-in-farmacia-cosa-cambia-nel-2025-con-la-nuova-convenzione-farmaceutica/

ph.cr. freepik

TAG: FISIOTERAPISTI, INFERMIERI, ASSISTENZA INFERMIERISTICA, FARMACIA DEI SERVIZI, LOCALI, PROFESSIONI SANITARIE

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