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07 Maggio 2026

Cosmetici, in vigore nuovo regolamento: stop a prodotti non conformi in scaffale e magazzino. Ecco cosa si rischia

Con l’entrata in vigore del Regolamento Ue 2026/78 scattano nuove restrizioni per ingredienti classificati come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione. Fuori mercato alcuni smalti glitterati e prodotti profumati non conformi. Farmacie e rivenditori chiamati a verificare assortimento, scorte e conformità delle referenze.

di Redazione Farmacista33


Cosmetici, in vigore nuovo regolamento: stop a prodotti non conformi in scaffale e magazzino. Ecco cosa si rischia

Il 1° maggio 2026 è entrato in vigore il nuovo regolamento europeo sui cosmetici che introduce restrizioni severe per alcune sostanze classificate come CMR (cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione), con effetti immediati su vendita, utilizzo e gestione delle scorte di numerosi prodotti cosmetici, dagli smalti ai profumi fino ai prodotti per la cura personale. Il Regolamento Ue 2026/78, adottato dalla Commissione europea il 12 gennaio scorso, aggiorna l’elenco delle sostanze vietate o limitate nei cosmetici e impone nuovi limiti di concentrazione per diversi ingredienti considerati potenzialmente pericolosi per la salute. A spiegare l’effetto immediato sugli scaffali dei canali di vendita di cosmetici, farmacie e parafarmacie, incluse è la Confocommercio.

 Smalti glitterati e gel metallici: stop ai prodotti con argento

Tra gli effetti più immediati delle nuove disposizioni figura il divieto di utilizzo dell’argento (Silver), anche in forma nano, in numerose categorie cosmetiche. In particolare, per i prodotti per unghie – smalti, gel, semipermanenti e prodotti per ricostruzione – non sarà più consentito l’impiego del colorante CI 77820, utilizzato soprattutto per effetti glitterati o metallici.

L’argento in polvere e il colorante CI 77820 restano invece ammessi solo in specifiche categorie, come rossetti e ombretti, entro il limite massimo dello 0,2%.

Fragranze e profumi: nuovi limiti per l’Hexyl Salicylate

Le nuove restrizioni riguardano anche il comparto delle fragranze e dei prodotti profumati attraverso l’introduzione di limiti più severi per l’Hexyl Salicylate (2-idrossibenzoato di esile), sostanza largamente utilizzata in profumi, cosmetici e prodotti per l’igiene personale. Il regolamento stabilisce concentrazioni massime differenziate in base alla tipologia di prodotto: nelle fragranze idroalcoliche la presenza della sostanza sarà consentita fino al 2%, con esclusione dei prodotti destinati ai bambini sotto i tre anni. Nei prodotti da risciacquo, come shampoo, gel doccia e bagnoschiuma, il limite scende allo 0,5%, mentre nei cosmetici senza risciacquo, come creme, lozioni e deodoranti, la concentrazione massima consentita sarà dello 0,3%. Restrizioni ancora più severe riguardano invece i prodotti per il cavo orale e alcune categorie destinate ai bambini sotto i tre anni, per i quali il regolamento prevede limiti fino allo 0,1% o il divieto della sostanza in specifiche tipologie di prodotto. Le nuove soglie introdotte dal regolamento potrebbero avere effetti anche sulle formulazioni e sull’intensità olfattiva di alcuni profumi e cosmetici già presenti sul mercato.

Il regolamento introduce inoltre nuove restrizioni per il Bifenil-2-olo (Phenylphenol), prevedendo limiti più stringenti per la concentrazione combinata della sostanza e del suo sale sodico: il tetto massimo sarà dello 0,2% nei prodotti da risciacquo e dello 0,15% nei prodotti senza risciacquo.
Per il Cyclopentasiloxane, invece, è previsto un ulteriore irrigidimento dal 6 giugno 2027: nei prodotti senza risciacquo, come creme, sieri e fondotinta, la restrizione dello 0,1% si applicherà a quasi tutti i cosmetici.

Procedure di controllo e adeguamento delle attività

Le nuove disposizioni hanno effetto immediato: i cosmetici che non rispettano i nuovi limiti previsti dal regolamento non potranno più essere venduti né utilizzati nei saloni professionali, anche nel caso di scorte già presenti in magazzino. Il divieto riguarda inoltre la detenzione dei prodotti non conformi sia per uso professionale sia privato.

Il regolamento interessa l’intera filiera cosmetica, inclusi centri estetici, parrucchieri, profumerie, supermercati, rivenditori specializzati, attività di vendita al dettaglio. Sono previsti controlli per verificare l’adeguamento alle nuove norme europee e l’obbligo di ritiro dei prodotti non conformi. La presenza a scaffale o l’utilizzo di cosmetici non conformi può infatti esporre le attività a controlli e sanzioni. Le disposizioni coinvolgono anche le farmacie e le parafarmacie, che dovranno verificare attivamente la conformità delle referenze presenti in assortimento e in magazzino.

Per rispettare la normativa ed evitare sanzioni o criticità operative, le attività interessate dovranno controllare attentamente le etichette INCI dei prodotti in vendita e delle scorte presenti nei magazzini, ritirando eventuali cosmetici non conformi prima del loro utilizzo o della commercializzazione. Le imprese sono inoltre invitate a richiedere ai fornitori una dichiarazione formale di conformità alle nuove disposizioni europee ed evitare l’accumulo di prodotti che potrebbero non essere più commercializzabili.

Fonte:

https://www.certifico.com/component/attachments/download/46838

ph.cr. magnific

TAG: COSMESI, DERMOCOSMESI, FARMACIE, PARAFARMACIA

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