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05 Agosto 2026I giudici europei dovranno chiarire se le restrizioni italiane sui prodotti a base di cannabidiolo per uso orale siano compatibili con il diritto dell'Unione

Il Consiglio di Stato ha rimesso alla Corte di giustizia dell'Unione europea la valutazione sulla compatibilità con il diritto europeo del decreto del Ministero della Salute del 27 giugno 2024 che ha inserito le composizioni per somministrazione orale contenenti cannabidiolo (Cbd) ottenuto da estratti di cannabis nella Tabella dei medicinali, sezione B. Lo rende noto l'associazione Imprenditori Canapa Italia (Ici), ricorrente nel procedimento.
Con l'ordinanza n. 6202/2026, pubblicata il 5 agosto, i giudici amministrativi hanno disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di Lussemburgo, sospendendo il giudizio nazionale in attesa dell'interpretazione del diritto dell'Unione.
Secondo quanto evidenziato nell'ordinanza, il Consiglio di Stato ritiene che sussistano dubbi sulla compatibilità della disciplina italiana con i principi europei della libera circolazione delle merci, della proporzionalità e del principio di precauzione.
La Corte di giustizia sarà chiamata a pronunciarsi su cinque questioni pregiudiziali. Tra queste, dovrà stabilire se l'inserimento delle preparazioni contenenti Cbd nella Tabella dei medicinali rappresenti una misura equivalente a una restrizione quantitativa agli scambi tra Stati membri e se il principio di precauzione possa giustificare una limitazione così incisiva in assenza di effetti psicotropi accertati e sulla base di un rischio soltanto potenziale.
I giudici europei dovranno inoltre valutare se sia proporzionato un regime che non distingue i prodotti in base alla loro effettiva composizione e se una disciplina che, pur non configurando un divieto formale, renda di fatto impossibile la commercializzazione di prodotti legalmente fabbricati e venduti in altri Paesi dell'Unione sia compatibile con il diritto europeo.
Nell'ordinanza il Consiglio di Stato osserva che il cannabidiolo, considerato isolatamente, non presenta effetti psicotropi né evidenze accertate di capacità di indurre dipendenza. I giudici rilevano inoltre che il decreto ministeriale comporta una significativa restrizione dei canali distributivi, con effetti potenzialmente impeditivi sull'accesso al mercato dei prodotti interessati.
Il Collegio sottolinea anche che il quadro scientifico disponibile non presenta, allo stato attuale, evidenze univoche tali da giustificare senza riserve una misura tanto restrittiva, evidenziando come i rischi richiamati a sostegno del provvedimento siano riconducibili a ipotesi di rischio potenziale.
Il procedimento nazionale resta sospeso fino alla pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea, che dovrà fornire un'interpretazione vincolante delle norme europee coinvolte. Solo successivamente il Consiglio di Stato si pronuncerà nel merito del ricorso.
Imprenditori Canapa Italia ha accolto con favore il rinvio pregiudiziale, definendolo un passaggio di rilievo per l'intera filiera della canapa industriale. Secondo l'associazione, ogni eventuale limitazione alla commercializzazione dei prodotti contenenti Cbd dovrebbe fondarsi su evidenze scientifiche solide e rispettare i principi europei di proporzionalità, libera circolazione delle merci e tutela dell'iniziativa economica.
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