stupefacenti
15 Settembre 2026Il punto sulle regole per i farmacisti nella gestione di stupefacenti e sostanze doping e sugli ultimi aggiornamenti, con le scadenze del 2027 per la trasmissione dei dati e la conservazione della documentazione.

La gestione dei medicinali stupefacenti e psicotropi e delle sostanze vietate per doping richiede al farmacista di conoscere regole specifiche che riguardano prescrizione e dispensazione, approvvigionamento, custodia e conservazione della documentazione. Per gli stupefacenti gli adempimenti cambiano anche in relazione alla sezione della Tabella dei medicinali nella quale è inserito il farmaco, mentre per il doping particolare attenzione è richiesta alle preparazioni galeniche e agli obblighi di comunicazione al Ministero della Salute. Alla normativa vigente di cui la Federazione e gli Ordini hanno più volte richiamato l'attenzione dei farmacisti, fanno da cornice due aggiornamenti recenti: il via libera della Conferenza Stato-Regioni alle nuove misure di sicurezza per gli stupefacenti nelle strutture sanitarie pubbliche e private e la revisione annuale della lista delle sostanze e pratiche considerate doping.
Il DPR 309/1990 rimane il principale riferimento per la gestione delle sostanze stupefacenti e psicotrope e in cui sono riportate Tabella dei medicinali alle quali corrispondono differenti modalità di prescrizione, dispensazione, approvvigionamento, registrazione e custodia.
Per i medicinali della sezione A sono previsti l'acquisto mediante buono acquisto e la registrazione dei movimenti in entrata e in uscita, oltre agli specifici obblighi di custodia. Per la prescrizione mediante ricetta ministeriale a ricalco (RMR) il limite è di 30 giorni di terapia; per i medicinali dell'Allegato III-bis utilizzati nella terapia del dolore è possibile, nei casi previsti, utilizzare in alternativa anche la ricetta del Servizio sanitario nazionale. Per la dispensazione dei medicinali della sezione A soggetti a RMR è richiesta inoltre la consegna a persona maggiorenne e la registrazione degli estremi del documento dell'acquirente.
Anche per i medicinali delle sezioni B e C sono previsti il buono acquisto e la registrazione di entrata e uscita, mentre per le sezioni D ed E questi adempimenti non sono richiesti. Cambiano, inoltre, i regimi prescrittivi: per questo la verifica della sezione di appartenenza rappresenta il punto di partenza per individuare correttamente gli obblighi da applicare.
La dispensazione può essere anche frazionata. Per i medicinali prescritti con RMR, oltre al caso di indisponibilità delle confezioni, il farmacista può, su richiesta del paziente, consegnare un numero di confezioni inferiore a quello prescritto oppure procedere, per motivi di opportunità, a consegne frazionate entro il periodo di validità della ricetta, annotando le confezioni consegnate.
Per le sostanze e preparazioni soggette a registrazione, le movimentazioni sul registro di entrata e uscita devono mantenere l'ordine cronologico. Secondo le indicazioni più volte ribadite dalla Fofi e dagli Ordini, possono essere registrate entro 48 ore dalla dispensazione e, per i preparati magistrali, dall'allestimento. Il registro deve essere chiuso al 31 dicembre con il riepilogo delle quantità avute in carico e commercializzate durante l'anno e delle eventuali giacenze.
L'approvvigionamento delle sostanze soggette a tale disciplina avviene mediante buono acquisto e le operazioni devono trovare corrispondenza nelle registrazioni. Per i medicinali soggetti allo specifico obbligo di custodia è previsto l'armadio chiuso a chiave, con modalità che ne impediscano l'accesso a persone non autorizzate.
Una procedura specifica riguarda anche gli stupefacenti scaduti soggetti a registrazione. La farmacia richiede l'intervento dell'Azienda sanitaria locale (ASL) per la constatazione e l'affidamento; i prodotti rimangono separati dalle scorte utilizzabili in attesa del prelievo e della distruzione secondo le procedure previste.
Su questo quadro interviene il recente schema di decreto del Ministero della Salute sul quale la Conferenza Stato-Regioni ha espresso parere favorevole il 10 settembre. Il provvedimento introduce misure minime uniformi per sicurezza, custodia e tracciabilità dei medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope delle sezioni A, B e C detenuti o utilizzati nelle strutture sanitarie pubbliche e private.
Le disposizioni non riguardano indistintamente le farmacie aperte al pubblico: il perimetro comprende espressamente le farmacie ospedaliere e territoriali delle aziende sanitarie, oltre alle altre strutture sanitarie individuate dal decreto.
Per queste strutture vengono rafforzati i requisiti di custodia e controllo degli accessi. In particolare, per le farmacie ospedaliere e territoriali delle aziende sanitarie sono previsti sistemi di allarme collegati a una centrale di vigilanza e sistemi elettronici in grado di identificare soggetto, data e ora dell'accesso. È prevista inoltre la verifica della corrispondenza tra giacenza reale e contabile ogni 48 ore, che diventano 72 quando il termine cade in giornata festiva.
Un quadro diverso riguarda i farmaci e le sostanze il cui impiego è considerato doping. La disciplina trova riferimento nella legge 376/2000 e nella lista periodicamente aggiornata sulla base della normativa antidoping internazionale.
L'inclusione di una sostanza nella lista doping non determina di per sé un unico regime di dispensazione. Secondo le indicazioni della Federazione, i medicinali interessati possono essere soggetti a differenti regimi prescrittivi: la verifica deve quindi essere effettuata sul singolo medicinale.
Particolari adempimenti riguardano invece l'attività galenica. Per le preparazioni contenenti principi attivi vietati per doping è richiesta la documentazione prevista e i quantitativi delle sostanze soggette a trasmissione utilizzate nel corso dell'anno devono essere comunicati al Ministero della Salute entro il 31 gennaio dell'anno successivo. Le ricette o i fogli di lavorazione che giustificano gli allestimenti interessati devono inoltre essere conservati fino al 31 luglio dell'anno successivo.
Il quadro è stato aggiornato dal DM 1° luglio 2026 in Gazzetta Ufficiale dal 10 settembre, che revisiona la lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche il cui impiego è considerato doping. Il decreto sostituisce il DM 28 maggio 2025 ed è entrato in vigore il giorno della pubblicazione.
Sul piano degli adempimenti per la farmacia non vengono segnalate novità rilevanti, resta però una scadenza da tenere presente: entro il 31 gennaio 2027 ogni farmacia dovrà comunicare al Ministero della Salute i dati relativi alle sostanze il cui impiego è considerato doping utilizzate nelle preparazioni galeniche nel corso del 2026, secondo le modalità che saranno indicate dal Ministero.
Le farmacie dovranno inoltre conservare, in originale o in copia, le ricette e i fogli di lavorazione che giustificano l'allestimento dei preparati contenenti sostanze vietate per doping soggetti alla trasmissione dei dati relativi al 2026 fino al 31 luglio 2027.
Per gli stupefacenti il punto di partenza è l'identificazione della sezione della Tabella dei medicinali, dalla quale discendono regime prescrittivo ed eventuali obblighi di buono acquisto, registrazione, custodia e identificazione dell'acquirente. A questi si aggiungono la gestione delle giacenze, della documentazione e dei medicinali scaduti.
Per il doping occorre invece verificare la lista vigente e il regime di dispensazione del singolo medicinale. Nell'attività galenica si aggiungono gli specifici obblighi documentali e di comunicazione: per le preparazioni effettuate nel 2026 le date da ricordare sono il 31 gennaio 2027, per la trasmissione dei dati al Ministero della Salute, e il 31 luglio 2027, per la conservazione della documentazione relativa agli allestimenti soggetti a comunicazione.
Fonte
ph.cr.magnific
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