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Formazione

13 Ottobre 2026

Ecm farmacisti, l’intelligenza artificiale tra i nuovi obblighi formativi. Ecco cosa prevede il decreto

Il decreto legislativo 179/2026 prevede percorsi sull’intelligenza artificiale nella formazione continua dei professionisti sanitari, compresi i farmacisti. La percentuale dell’obbligo triennale sarà definita dalla Commissione nazionale entro sei mesi dall’entrata in vigore.

di Redazione Farmacista33


Ecm farmacisti, l’intelligenza artificiale tra i nuovi obblighi formativi. Ecco cosa prevede il decreto

Una quota dell’obbligo formativo Ecm triennale dei professionisti sanitari, compresi i farmacisti, dovrà essere dedicata all’acquisizione di competenze sull’intelligenza artificiale. La percentuale non è ancora stabilita e sarà la Commissione nazionale per la formazione continua a definirla entro sei mesi dall’entrata in vigore del nuovo decreto. Sono invece già indicati i contenuti dei percorsi, che dovranno comprendere funzionamento e limiti dei sistemi, normativa e responsabilità professionali.

La disposizione è contenuta nell’articolo 51 del decreto legislativo 7 ottobre 2026, n. 179, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’8 ottobre e in vigore dal 23 ottobre 2026. Il provvedimento adegua la normativa nazionale al regolamento europeo 2024/1689 sull’intelligenza artificiale (AI Act), intervenendo sui poteri delle autorità nazionali e sull’utilizzo dell’IA nella formazione. Un passaggio specifico del decreto riguarda i percorsi formativi, le professioni, il lavoro, la sanità e la pubblica amministrazione: al suo interno, l’articolo 51 disciplina la formazione sull’IA nell’Ecm e nei corsi manageriali sanitari.  

Formazione sull’IA: che cosa dovranno comprendere i corsi

Nell'articolo 51, il Dlgs stabilisce che i corsi di formazione continua dei professionisti sanitari devono includere “percorsi di alfabetizzazione e formazione all’uso dei sistemi di intelligenza artificiale”. La preparazione dovrà articolarsi in tre ambiti: tecnico, giuridico e deontologico.
Sul piano tecnico, dovrà riguardare il funzionamento dei sistemi, comprese le tecniche di interrogazione e istruzione, le loro potenzialità e i loro limiti nel settore professionale di riferimenti.
La componente giuridica comprenderà la disciplina dell’intelligenza artificiale, con particolare attenzione al regolamento europeo e alle disposizioni nazionali di attuazione. Quella deontologica riguarderà invece le responsabilità del professionista nell’uso dei sistemi, gli obblighi informativi verso il cliente e il rispetto del principio antropocentrico richiamato dall’articolo 1 della legge 23 settembre 2025, n. 132.

Quota Ecm da definire: il ruolo della Commissione nazionale

Entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto, la Commissione nazionale per la formazione continua, come dispone il comma 3, “definisce una specifica percentuale dell’obbligo formativo individuale triennale da destinare ai percorsi formativi di cui al comma 1”. L’articolo 51 non fissa direttamente un numero di crediti e non specifica il triennio al quale applicare la quota.
Le note al testo richiamano gli articoli 16-bis e 16-ter del decreto legislativo 502/1992, che costituiscono il quadro normativo della formazione continua in sanità. Il primo comprende nell’attività formativa l’aggiornamento professionale e la formazione permanente, finalizzati ad adeguare conoscenze, competenze e comportamenti al progresso scientifico e tecnologico e a garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza dell’assistenza.
Il secondo attribuisce alla Commissione nazionale la definizione degli obiettivi formativi di interesse nazionale, dei crediti da maturare e dei criteri per riconoscere e valutare le esperienze formative. La definizione della quota sull’IA si inserisce quindi nelle competenze già attribuite alla Commissione.

L’AI anche nella formazione manageriale sanitaria

Il testo di legge interviene anche sui corsi di formazione manageriale in sanità. Qui interviene l'Agenas che, entro lo stesso termine di sei mesi, dovrà individuare specifici programmi di alfabetizzazione e utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale, comprendenti gli stessi profili: tecnici, giuridici e deontologici indicati dal decreto. Su questo passaggio, le note richiamano l’articolo 16-quinquies del decreto legislativo 502/1992, che disciplina la formazione richiesta per le funzioni di direzione sanitaria aziendale e per la direzione di strutture complesse delle categorie sanitarie previste, tra cui anche i farmacisti. Si tratta dunque della preparazione manageriale collegata agli incarichi individuati dalla normativa.

Il provvedimento introduce così due interventi distinti: una quota della formazione continua dei professionisti sanitari dedicata all’IA e programmi specifici nei corsi manageriali sanitari. Per entrambi, l’articolo 51 stabilisce i contenuti di riferimento e assegna agli organismi competenti sei mesi dall’entrata in vigore per definirne gli aspetti attuativi.

Fonte

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2026/10/08/26G00200/sg

ph.cr.magnific

TAG: CREDITI ECM, FORMAZIONE, FARMACISTI, COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA

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