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26 Ottobre 2026

Ricette transfrontaliere elettroniche e cartacee: ecco le novità del decreto in Gazzetta

Dal 6 novembre entra in vigore il decreto sulle ricette rilasciate in Italia e utilizzate nelle farmacie di altri Paesi Ue e See. Definiti dati, medicinali ammessi e controlli per lo scambio elettronico, possibile con gli Stati che hanno attivato sistemi interoperabili. Resta disponibile la prescrizione cartacea

di Redazione Farmacista33


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Entrerà in vigore il 6 novembre il decreto che definisce le regole per le prescrizioni transfrontaliere, con cui i cittadini possono acquistare un medicinale in una farmacia di un altro Paese dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo utilizzando una ricetta rilasciata in Italia, dematerializzata o cartacea. Una possibilità già riconosciuta dalla normativa europea, finora esercitata soprattutto attraverso il documento cartaceo, mentre la dispensazione elettronica era possibile solo tra Paesi con sistemi interoperabili. Il provvedimento del Ministero della Salute, di concerto con il Mef, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, disciplina la procedura italiana per lo scambio elettronico delle ricette, stabilendo quali dati devono essere presenti, i limiti sui medicinali ammessi e le modalità di controllo e registrazione della dispensazione.

Ricette elettroniche e cartacee: quando si possono utilizzare

Il decreto riguarda le prescrizioni rilasciate nel territorio italiano, a carico e non a carico del Servizio sanitario nazionale, utilizzate per la dispensazione nelle farmacie di altri Paesi dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo. Il criterio è quindi il luogo di emissione della ricetta, indipendentemente dalla nazionalità del paziente.
Negli Stati che hanno attivato gli scambi elettronici con l’Italia, la prescrizione transfrontaliera viene generata a partire dalla ricetta elettronica nazionale quando la farmacia estera ne richiede il recupero. L’assistito deve presentare un documento d’identità, il codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria e il numero della prescrizione: NRE per le ricette Ssn oppure NRBE per le ricette bianche elettroniche.

Se il Paese di destinazione non ha attivato gli scambi elettronici con l’Italia, oppure su richiesta dell’interessato, il medico rilascia una prescrizione transfrontaliera cartacea, completa delle informazioni necessarie al riconoscimento.
Sono previsti limiti distinti per i due formati. Le prescrizioni cartacee possono riguardare i medicinali autorizzati al commercio in Italia, con l’esclusione di quelli soggetti a prescrizione medica speciale ai sensi dell’articolo 90 del decreto legislativo 219/2006. Quelle elettroniche potranno essere generate esclusivamente per i medicinali inseriti in un elenco del Ministero della Salute, da pubblicare entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto e aggiornare periodicamente.

Quali dati deve contenere la prescrizione

L’articolo 3 individua tre gruppi di informazioni: dati dell’assistito, del medico prescrittore e del medicinale. Il disciplinare tecnico allegato dettaglia i campi utilizzati nello scambio elettronico e ne distingue l’obbligatorietà. Per il paziente sono indicati nome, cognome, data di nascita e codice fiscale. La data di nascita, che non è presente nella ricetta dematerializzata nazionale, viene recuperata dal National Connector italiano, la componente del Sistema tessera sanitaria che permette il collegamento con l’infrastruttura europea.

Per il prescrittore sono contemplati nome, cognome, qualifica professionale, recapiti diretti e indirizzo dello studio. La tabella tecnica distingue però tra campi obbligatori, campi richiesti per i quali sono ammessi valori nulli e informazioni opzionali. La qualifica professionale è obbligatoria; per lo Stato dello studio professionale è sufficiente indicare “Italia”. La firma digitale del medico è classificata come non richiesta nel flusso elettronico descritto dall’allegato.

Le informazioni sul medicinale comprendono denominazione comune internazionale, denominazione commerciale se il prodotto è un biologico, forma farmaceutica, quantità, dosaggio e posologia. La quantità deve indicare il numero di confezioni da erogare. Anche per questi dati il disciplinare distingue i requisiti: forma farmaceutica e quantità sono obbligatorie, il dosaggio è richiesto con possibilità di valori nulli e la posologia è opzionale, eventualmente riportata nelle note testuali. Sono inoltre previsti la data di emissione e l’identificativo della ricetta.
Queste specifiche descrivono i dati del flusso elettronico. Per la prescrizione transfrontaliera cartacea, il decreto richiama invece i requisiti della direttiva 2012/52/Ue, recepiti nell’allegato 1 del decreto legislativo 38/2014.

Dispensazione all’estero e registrazione nel Sistema Ts

Quando il paziente presenta i riferimenti della ricetta, la farmacia estera interroga, attraverso il sistema del proprio Paese, il National Connector italiano, che consulta il Sistema tessera sanitaria. Vengono verificate l’esistenza e l’utilizzabilità della prescrizione, la presenza dei dati necessari e l’assenza delle esclusioni previste.
Se i controlli hanno esito positivo, la prescrizione viene trasmessa alla farmacia estera. Dopo l’erogazione, le informazioni sulla dispensazione tornano al Sistema Ts italiano, impedendo un nuovo utilizzo della prescrizione per medicinali già dispensati. Se invece la verifica ha esito negativo, il farmacista riceve un messaggio di errore e il medicinale non viene erogato.

Le ricette elettroniche contenenti più medicinali vengono trasformate in singole prescrizioni transfrontaliere. Per le farmacie italiane, l’aspetto operativo riguarda l’eventuale presentazione al banco di una ricetta già utilizzata all’estero: la registrazione dell’erogazione nel Sistema Ts impedisce di utilizzare nuovamente la prescrizione per medicinali già dispensati. Inoltre, se la dispensazione all’estero è stata solo parziale, la ricetta non può essere utilizzata per ritirare i medicinali rimanenti, neppure in Italia. L’articolo 5 stabilisce infatti che “Nel caso di dispensazione parziale dei medicinali prescritti, la prescrizione non è più utilizzabile nelle farmacie, sia italiane sia estere”..

Costi, rimborsi e informazioni ai pazienti

L’assistito deve anticipare il costo dei medicinali, secondo le tariffe in vigore nel Paese in cui avviene la dispensazione. Per il rimborso delle spese sostenute all’estero il decreto richiama il regolamento europeo 883/2004; in alternativa, il paziente può presentare domanda secondo le modalità previste dal decreto legislativo 38/2014 sull’assistenza sanitaria transfrontaliera. Il pagamento all’estero non comporta quindi un rimborso automatico.
Le Regioni e le Province autonome devono diffondere le misure previste dal provvedimento attraverso i propri siti istituzionali. Le informazioni sull’utilizzo delle prescrizioni saranno disponibili anche tramite il Punto di contatto nazionale per l’assistenza transfrontaliera e il portale del Ministero della Salute.
Il decreto non introduce nuove procedure per le farmacie italiane ma le disposizioni previste sono indicazioni utili per informare i pazienti in partenza sulle condizioni di utilizzo della ricetta e sui documenti da presentare.

Fonte

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2026-10-22&atto.codiceRedazionale=26A05532&elenco30giorni=true

 

TAG: RICETTA, RICETTA ELETTRONICA, RICETTA DEMATERIALIZZATA, PROMEMORIA CARTACEO

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