Login con

Farmacisti

23 Settembre 2021

Green pass sul lavoro in Gazzetta. Step, obblighi e sanzioni per farmacie e collaboratori


Entreranno in vigore dal 15 ottobre gli obblighi relativi al Green Pass sul lavoro e saranno i datori a dover verificare il rispetto delle prescrizioni e a definire le modalità per l'organizzazione dei controlli

Entreranno in vigore dal 15 ottobre gli obblighi relativi al Green Pass sul lavoro e saranno i datori a dover verificare il rispetto delle prescrizioni e a definire le modalità per l'organizzazione dei controlli. La previsione è contenuta nel Decreto legge (127/2021), uscito dal Consiglio dei Ministri di settimana scorsa e pubblicato ieri in Gazzetta ufficiale, che ora si appresta a iniziare l'iter di conversione. Le novità riguardano tutti i datori di lavoro, comprese farmacie e parafarmacie.

Green pass sul lavoro: ecco quando è obbligatorio

In particolare, dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre, termine di cessazione dello stato di emergenza", per poter "accedere ai luoghi di lavoro, chiunque svolga una attività lavorativa nel settore privato è obbligato a possedere e esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19. Tale disposizione si applica anche ai soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, di formazione di volontariato, anche sulla base di contratti esterni". Sono esclusi dall'obbligo, naturalmente, "i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base della certificazione medica rilasciata, secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute". A dover verificare il rispetto delle prescrizioni sono "i datori di lavoro", che "entro il 15 ottobre, devono definire le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro". Occorre poi "individuare con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi. Le verifiche delle certificazioni verdi sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri". Va ricordato che il controllo deve avvenire preservando la privacy dell'utente, tramite quindi la lettura del codice a barre bidimensionale (QR Code), utilizzando l'App VerificaC19. La verifica infatti avviene rispetto all'autenticità, validità e integrità della certificazione, alle generalità dell'intestatario, ma non sul percorso che ha portato all'emissione del Green Pass (vaccinazione, guarigione o tampone con esito negativo).

Conseguenze per il lavoratore privo del green Pass e le sanzioni per il datore di lavoro

A ogni modo, rispetto alla bozza che era circolata in questi giorni, il testo andato in Gazzetta ha smussato le conseguenza per il lavoratore privo del Green Pass: "I lavoratori, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde o qualora ne risultino privi al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza nel luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso". Tale misura permane "fino alla presentazione del green pass e, comunque, non oltre il 31 dicembre. Va osservato che per "le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il termine del 31 dicembre". Sanzioni, da 400 a 1000 euro, sono previste "in caso di mancata verifica del rispetto dell'obbligo di certificazione, di mancata adozione delle modalità organizzative nei termini prescritti da parte dei datori di lavoro, di accesso ai luoghi di lavoro in mancanza della certificazione verde". Ma in questo ultimo caso l'importo è aumentato da 500 a 1500 euro.

Francesca Giani

TAG: FARMACISTI, FARMACIE, GREEN PASS

Se l'articolo ti è piaciuto rimani in contatto con noi sui nostri canali social seguendoci su:

Seguici su Facebook! Seguici su Linkedin! Segui le nostre interviste su YouTube!

Oppure rimani sempre aggiornato in ambito farmaceutico iscrivendoti alla nostra newsletter!

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE

10/06/2026

Uno studio di ricercatori dell'Università Statale di Milano e dell'Istituto Superiore di Sanità richiama l'attenzione sulla cosmeticorexia, fenomeno che spinge adolescenti e preadolescenti verso...

A cura di Redazione Farmacista33

08/06/2026

Una review pubblicata sul Journal of Clinical Investigation evidenzia il ruolo di cervello, ipofisi e sistema nervoso nel controllo del rimodellamento osseo. Le evidenze ampliano la comprensione...

A cura di Redazione Farmacista33

29/05/2026

I dati dell’Iss diffusi in vista della Giornata mondiale senza tabacco mostrano un calo del fumo di sigaretta tradizionale, ma il consumo complessivo di nicotina resta elevato per la diffusione di...

A cura di Redazione Farmacista33

22/05/2026

Al congresso European Conference on Tobacco or Health 2026 emerge la crescita dell’uso di e-cig, tabacco riscaldato e nicotine pouches tra adolescenti e giovani adulti. Esperti: rischio di...

A cura di Redazione Farmacista33

 
Resta aggiornato con noi!

La tua risorsa per news mediche, riferimenti clinici e formazione.

 Dichiaro di aver letto e accetto le condizioni di privacy

AZIENDE

La salute non va in vacanza

La salute non va in vacanza


A dieci anni dalla Legge 232/2016, l'Italian Biosimilar Group di Egualia fa il punto sui risultati del mercato italiano dei biosimilari e sulle criticità che ne mettono a rischio la sostenibilità....

A cura di Redazione Farmacista33

 
chiudi

©2026 Edra S.p.a | www.edraspa.it | P.iva 08056040960 | Tel. 02/881841 | Sede legale: Viale Enrico Forlanini 21 - 20134 Milano (Italy)

Top