Green pass sul lavoro in Gazzetta. Step, obblighi e sanzioni per farmacie e collaboratori
Entreranno in vigore dal 15 ottobre gli obblighi relativi al Green Pass sul lavoro e saranno i datori a dover verificare il rispetto delle prescrizioni e a definire le modalità per l'organizzazione dei controlli
Entreranno in vigore dal 15 ottobre gli obblighi relativi al Green Pass sul lavoro e saranno i datori a dover verificare il rispetto delle prescrizioni e a definire le modalità per l'organizzazione dei controlli. La previsione è contenuta nel Decreto legge (127/2021), uscito dal Consiglio dei Ministri di settimana scorsa e pubblicato ieri in Gazzetta ufficiale, che ora si appresta a iniziare l'iter di conversione. Le novità riguardano tutti i datori di lavoro, comprese farmacie e parafarmacie.
Green pass sul lavoro: ecco quando è obbligatorio
In particolare, dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre, termine di cessazione dello stato di emergenza", per poter "accedere ai luoghi di lavoro, chiunque svolga una attività lavorativa nel settore privato è obbligato a possedere e esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19. Tale disposizione si applica anche ai soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, di formazione di volontariato, anche sulla base di contratti esterni". Sono esclusi dall'obbligo, naturalmente, "i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base della certificazione medica rilasciata, secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute". A dover verificare il rispetto delle prescrizioni sono "i datori di lavoro", che "entro il 15 ottobre, devono definire le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro". Occorre poi "individuare con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi. Le verifiche delle certificazioni verdi sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri". Va ricordato che il controllo deve avvenire preservando la privacy dell'utente, tramite quindi la lettura del codice a barre bidimensionale (QR Code), utilizzando l'App VerificaC19. La verifica infatti avviene rispetto all'autenticità, validità e integrità della certificazione, alle generalità dell'intestatario, ma non sul percorso che ha portato all'emissione del Green Pass (vaccinazione, guarigione o tampone con esito negativo).
Conseguenze per il lavoratore privo del green Pass e le sanzioni per il datore di lavoro
A ogni modo, rispetto alla bozza che era circolata in questi giorni, il testo andato in Gazzetta ha smussato le conseguenza per il lavoratore privo del Green Pass: "I lavoratori, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde o qualora ne risultino privi al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza nel luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso". Tale misura permane "fino alla presentazione del green pass e, comunque, non oltre il 31 dicembre. Va osservato che per "le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il termine del 31 dicembre". Sanzioni, da 400 a 1000 euro, sono previste "in caso di mancata verifica del rispetto dell'obbligo di certificazione, di mancata adozione delle modalità organizzative nei termini prescritti da parte dei datori di lavoro, di accesso ai luoghi di lavoro in mancanza della certificazione verde". Ma in questo ultimo caso l'importo è aumentato da 500 a 1500 euro.
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A cura di Redazione Farmacista33
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