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18 Maggio 2020

Ricetta elettronica e farmaci stupefacenti: da circolare Mef-Salute indicazioni operative


Dal ministero della Salute e dal Mef arrivano indicazioni specifiche sulla prescrizione con ricetta dematerializzata di medicinali stupefacenti delle sezioni B, C, D ed E

Dal ministero della Salute e dal Mef arrivano indicazioni specifiche sulla prescrizione con ricetta dematerializzata di medicinali stupefacenti delle sezioni B, C, D ed E, contenute in una circolare congiunta di cui le rappresentanze di farmacie e farmacisti hanno dato una lettura comunicata a iscritti e associati.

Quali farmaci si possono prescrivere con ricetta dem?

La prima indicazione riguarda la tipologia di farmaci contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope che si possono prescrivere con la ricetta dematerializzata. Stando alla normativa vigente richiamata, risultano "prescrivibili con ricetta dematerializzata i medicinali stupefacenti delle sezioni B-C-D-E", "restano escluse dalla dematerializzazione le prescrizioni di medicinali della sezione A con indicazioni diverse dalla terapia del dolore: queste, pertanto, vanno effettuate su ricettario a ricalco".
Sono "escluse dall'elenco dei medicinali prescrivibili in modalità semplificata le confezioni a base di metadone".

Modalità attuative: Sar e Sac aggiornati con le liste e sistema bloccante

La circolare fa sapere che il Ministero della salute "rende disponibili al Sistema Ts (Sac) l'elenco dei codici di autorizzazione all'immissione in commercio (Aic) dei medicinali stupefacenti (e relativi aggiornamenti) NON prescrivibili con ricetta dematerializzata (Elenco Tab Med Sez A), nonché l'elenco dei codici Aic dei medicinali stupefacenti (e relativi aggiornamenti) dell'allegato III-bis prescrivibili con ricetta dematerializzata esclusivamente per indicazione "Terapia del dolore"".
Per i farmaci risultanti in questi elenchi, il Sac avrà un controllo bloccante sul primo elenco, e introduce un controllo dell'indicazione per il secondo elenco. Anche i Sistemi regionali (Sar), nonché le cartelle cliniche dei medici prescrittori e delle farmacie "dovranno ugualmente garantire tale controllo", senza adeguamenti non è assicurata la completa dematerializzazione delle ricette.
Per i medici prescrittori le procedure sono le stesse: il rilascio del Numero di ricetta elettronica (Nre) tramite il Sac (anche tramite Sar); il rilascio del promemoria della ricetta al paziente, anche tramite i canali alternativi e secondo quanto previso dall'Ordinanza della Protezione Civile n. 651.
Con riferimento alle procedure di prescrizione da parte dei medici, le procedure di dematerializzazione sono le medesime di cui al DM 2/11/2011, attraverso:
• il rilascio del Numero di ricetta elettronica (Nre) tramite il Sac (anche tramite Sar);
• il rilascio del promemoria della ricetta al paziente, anche tramite i canali alternativi di cui all'art. 3-bis del medesimo Dm 2/11/2011, nonché, per la fase emergenziale Covid-19, secondo quanto previsto dall'Ordinanza della Protezione Civile n. 651.

Validità sul territorio

Nulla cambia nelle modalità di erogazione dei farmaci a fronte della ricetta dematerializzata. Se le Regioni intendono modificare gli elenchi devono provvedere a "inoltrare al Sac la lista dei farmaci da escludere dalla ricetta dematerializzata e relativi aggiornamenti".
Per l'avvio delle procedure, secondo la circolare, gli elenchi devono essere forniti al Sac entro il 30 maggio 2020 e devono essere eseguiti gli adeguamenti dei controlli dei Sar e degli applicativi dei medici prescrittori e delle farmacie. Le prescizioni dei farmaci oggetto della circolare possono essere utilizzate dagli assistiti su tutto il territorio nazionale.

TAG: FARMACISTI, RICETTA MEDICA, RICETTA ELETTRONICA, RICETTA DEMATERIALIZZATA, STUPEFACENTI, FARMACISTA

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