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22 Giugno 2026

Vendita farmaci online, Corte Ue: no a restrizioni per categorie, sì a regole sulle modalità di vendita

La Corte di Giustizia dell'Unione europea chiarisce che i farmaci senza obbligo di prescrizione devono poter essere venduti online dalle farmacie autorizzate e gli Stati non possono limitarne la commercializzazione a distanza escludendo intere categorie di medicinali

di Redazione Farmacista33


Vendita farmaci online, Corte Ue: no a restrizioni per categorie, sì a regole sulle modalità di vendita

I farmaci che non richiedono la prescrizione medica devono poter essere venduti online dalle farmacie autorizzate e gli Stati membri non possono limitarne la commercializzazione a distanza escludendo intere categorie di medicinali. Lo ha chiarito la Corte di Giustizia dell'Unione europea nella sentenza del 21 maggio 2026 (causa C-604/24), interpretando l'articolo 85 quater della direttiva 2001/83/CE che disciplina la vendita online dei medicinali nell'Unione europea. La pronuncia è stata segnalata dalla Fofi, che sottolinea come le eventuali condizioni poste per motivi di salute pubblica possano riguardare le modalità di commercializzazione, ma non tradursi in un divieto di vendita a distanza.

Caso greco: vendita online consentita solo per una sottocategoria di farmaci

La vicenda nasce da un ricorso presentato in Grecia da una società che gestisce una farmacia fisica e svolge anche attività di vendita online contro un decreto ministeriale del 2022 che consentiva alle farmacie online certificate di vendere a distanza soltanto una specifica sottocategoria di medicinali non soggetti a prescrizione, i cosiddetti medicinali "a libera distribuzione". Prima dell'adozione del decreto, ricorda la Corte, le farmacie online erano autorizzate a vendere tramite Internet "tutti i medicinali non soggetti a prescrizione nonché i medicinali non rimborsati dagli enti di previdenza sociale".

Secondo la società ricorrente, la restrizione introdotta dal decreto era incompatibile con l'articolo 85 quater della direttiva 2001/83. Le autorità greche e l'Ordine dei farmacisti hanno invece difeso la normativa richiamando esigenze di tutela della salute pubblica, tra cui il "controllo della polifarmacia, vale a dire il consumo eccessivo di medicinali, nonché la lotta alla circolazione di medicinali contraffatti o non conformi".

Nel riesaminare la questione, la Corte ricorda che l'articolo 85 quater impone agli Stati membri di garantire che "i medicinali siano messi in vendita a distanza al pubblico mediante i servizi della società dell'informazione" e che tale obbligo riguarda "tutti i medicinali non soggetti a prescrizione". Per questo motivo, secondo i giudici europei, "una normativa nazionale che vieta la vendita a distanza al pubblico, mediante i servizi della società dell'informazione, di medicinali non soggetti a prescrizione, ad eccezione di una sottocategoria di questi ultimi, disattende l'obbligo derivante dall'articolo 85 quater, paragrafo 1, della direttiva 2001/83".

I limiti del potere degli Stati

La sentenza chiarisce che gli Stati membri possono adottare misure a tutela della salute pubblica, ma tali misure non possono compromettere l'obbligo di consentire la vendita a distanza dei medicinali non soggetti a prescrizione. In particolare, la Corte afferma che le condizioni previste dall'articolo 85 quater, paragrafo 2, "non possono avere l'effetto di svuotare di contenuto l'obbligo" previsto dalla direttiva.

La competenza degli Stati, prosegue la sentenza, riguarda "soltanto le modalità di commercializzazione di tali medicinali presso il pubblico", vale a dire le condizioni relative alla fornitura al dettaglio dei medicinali venduti online. Tra gli esempi indicati dalla Corte figurano "meccanismi efficaci di controllo del consumo dei medicinali", "massimali di ordinazione da parte dei consumatori" oppure sistemi di identificazione e registrazione dei dati del consumatore finalizzati a contrastare la polifarmacia.

Nel dispositivo finale la Corte stabilisce che l'articolo 85 quater della direttiva 2001/83 "osta a una normativa nazionale che, per motivi legati alla tutela della salute pubblica, vieta la vendita a distanza al pubblico, da parte di farmacie online che si avvalgono dei servizi della società dell'informazione, di medicinali non soggetti a prescrizione medica, ad eccezione di una sottocategoria di questi ultimi".

Richiamando quanto stabilito dalla Corte, la Federazione degli Ordini dei farmacisti evidenzia nella propria circolare che "una normativa nazionale che vieta la vendita a distanza al pubblico, mediante i servizi della società dell'informazione, di medicinali non soggetti a prescrizione, ad eccezione di una limitata sottocategoria, disattende l'obbligo derivante dall'articolo 85 quater, paragrafo 1, della direttiva 2001/83".

La Federazione sottolinea inoltre che l'articolo 85 quater "impone agli Stati membri di autorizzare la vendita a distanza al pubblico (...) di tutti i medicinali non soggetti a prescrizione" e che le condizioni giustificate da motivi di tutela della salute pubblica "riguardano esclusivamente le modalità di commercializzazione al dettaglio dei medicinali venduti a distanza" e non possono essere utilizzate per introdurre, neppure parzialmente, un divieto di vendita online.

La circolare richiama infine alcuni degli esempi indicati dalla Corte, tra cui "meccanismi di controllo del consumo dei medicinali", "limiti quantitativi alle ordinazioni dei consumatori" e sistemi di identificazione e registrazione dei dati del consumatore finalizzati a contrastare la polifarmacia.

TAG: ACQUISTO FARMACI ONLINE

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