Sostegni bis, contributi a fondo perduto e nuove tipologie di contratto. Ecco le misure in Gazzetta
Entra in vigore il Decreto Sostegni bis e tra le misure previste c'è la conferma dei contributi a fondo perduto
È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale ed è entrato in vigore il Decreto Sostegni bis (n. 73/2021), uscito giovedì scorso dal Consiglio dei ministri e che ora si appresta ad affrontare l'iter parlamentare di conversione. Tante le misure previste, che valgono altri 40 miliardi di euro, con novità per lavoro e imprese, tra cui la conferma dei contributi a fondo perduto, accanto alle norme a favore del lavoro per sostenere la ripartenza economica del Paese.
Nuovi contributi a fondo perduto: ecco le regole
Ve detto che le principali voci di spesa del decreto riguardano imprese, con 17 miliardi per i nuovi contributi a fondo perduto, e lavoro. Per quanto riguarda le aziende, si prevede "un nuovo pacchetto di contributi a fondo perduto per i soggetti titolari di partita Iva che svolgono attività d'impresa, arte o professione, nonché per gli enti non commerciali e del terzo settore, senza più alcuna limitazione settoriale o vincolo di classificazione delle attività economiche interessate. Il nuovo intervento è più articolato dei precedenti, con l'obiettivo di raggiungere una platea ancora più ampia di beneficiari e di fornire un ristoro maggiormente in linea con gli effettivi danni economici subiti dagli operatori a causa della pandemia". Per tali interventi, lo stanziamento complessivo ammonta a oltre 15 miliardi di euro. Nel dettaglio, la misura si articola su tre componenti: - la replica del precedente intervento previsto dal primo decreto "sostegni", con un contributo a fondo perduto per le partite Iva con determinate classi di ricavi, che abbiamo subito un calo del fatturato di almeno il 30 per cento tra il 2019 e il 2020; - una seconda componente basata sul calo medio mensile del fatturato nel periodo compreso tra il primo aprile 2020 e il 31 marzo 2021; - una terza componente che avrà una finalità perequativa e si concentrerà sui risultati economici dei contribuenti, sugli utili, anziché sul fatturato. Il contributo verrà assegnato sulla base del peggioramento del risultato economico d'esercizio e terrà conto dei ristori e sostegni già percepiti nel 2020 e nel 2021. Inoltre, viene differita per ulteriori 2 mesi, fino al 30 giugno 2021, la sospensione delle attività dell'Agente della Riscossione. Il decreto prevede, poi, anche una serie di misure per garantire l'accesso al credito, sostenere la liquidità e incentivare la capitalizzazione delle imprese, attraverso l'estensione di misure in vigore e l'attuazione di nuovi interventi.
Il capitolo su lavoro e politiche sociali vale 4,2
Ma un altro capitolo di rilievo è quello del lavoro e politiche sociali. In particolare, sono stati stanziati circa 4,2 miliardi di euro "per il proseguimento delle azioni a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori, delle persone in difficoltà economica e delle famiglie e per l'introduzione di nuove misure volte ad accompagnare il mercato del lavoro nella fase di uscita dalla crisi pandemica". Tra le norme previste c'è: - il blocco alla progressiva riduzione dell'indennità prevista con la Naspi; - l'estensione al 2021 del contratto di espansione per le imprese con almeno 100 dipendenti e nuove risorse per i contratti di solidarietà; - l'introduzione del contratto di rioccupazione, volto a incentivare l'inserimento dei lavoratori disoccupati nel mercato del lavoro; - l'istituzione di un fondo da 500 milioni di euro per l'adozione di misure urgenti a sostegno delle famiglie vulnerabili.
Introdotta la novità del contratto di rioccupazione
Nel dettaglio, la novità del Contratto di rioccupazione è introdotta con l'articolo 41: "In via eccezionale, dal 1° luglio 2021 e fino al 31 ottobre 2021, è istituito il contratto di rioccupazione quale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diretto a incentivare l'inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione" per "la fase di ripresa delle attività dopo l'emergenza epidemiologica". Condizione è "la definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento, finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al nuovo contesto lavorativo, con una durata di sei mesi". Solo "al termine del periodo di inserimento" è prevista per le parti la possibilità di recesso, e, in caso contrario, "il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato". Ai datori di lavoro privati "è riconosciuto, per un periodo massimo di sei mesi, l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche". L'efficacia "delle disposizioni è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea". Inoltre, "il beneficio contributivo è riconosciuto nel limite di minori entrate contributive pari a 585,6 milioni di euro per il 2021 e a 292,8 milioni di euro per il 2022. Qualora emerga il verificarsi di scostamenti, non sono adottati altri provvedimenti concessori".
Previsto anche un sostegno alla ricerca di farmaci e vaccini
Tra gli altri punti, ci sono anche tutte le disposizioni di più stretto carattere sanitario (si veda Farmacista33 del 21 maggio) e le disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di vaccini e farmaci), con un credito di imposta del 20% imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo dei ei costi sostenuti dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030 a condizione che il beneficiario dell'aiuto si impegni a concedere licenze non esclusive a condizioni di mercato non discriminatorie a terzi nello Spazio economico europeo.
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A cura di Avv. Rodolfo Pacifico
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