Laboratorio galenico, Consiglio di Stato: può essere separato fisicamente dalla farmacia
Per il Consiglio di Stato è legittimo che il laboratorio galenico sia separato fisicamente dalla restante parte della farmacia
Per il Consiglio di Stato è legittimo che il laboratorio galenico sia separato fisicamente dalla restante parte della farmacia. È quanto affermato dai giudici amministrativi in una sentenza che rigetta il ricorso dell'Ats contro la sentenza di primo grado del Tar Lombardia che si era già espresso con questo orientamento.
Giudici: nessun divieto espresso nella normativa vigente
Nel primo grado una farmacia di Milano aveva chiesto, e ottenuto, l'annullamento di una determina dirigenziale che negava l'autorizzazione "all'ampliamento dei locali, presso un diverso stabile, a 5 km di distanza dalla sede della farmacia, ove allocare l'ampliamento del laboratorio galenico, non accessibile al pubblico, ma connesso organicamente con la farmacia, unitamente agli atti presupposti". Un diniego, spiegano i giudici motivato sulla scorta di quadro legislativo in materia farmaceutica, "da cui si evincerebbe che la farmacia è un "unicum" anche dal punto di vista strutturale e logistico e i locali annessi vanno intesi come locali comunicanti con lo spazio di vendita, mentre la possibilità di locali distaccati sarebbe stata prevista con limiti precisi e sotto condizione". Il Tar aveva accolto il ricorso ma l'Ats ha fatto ricorso in appello, giudicato però infondato. Secondo il Collegio la separazione fisica di una parte del laboratorio galenico dalla restante parte della farmacia è compatibile con la normativa vigente. Il Collegio osserva che non c'è "un espresso divieto a collocare in area separata dal locale della farmacia adibito alla vendita al pubblico, il laboratorio adibito a preparazioni galeniche, tant'è che pacificamente la stessa farmacia appellata ha già utilizzato locali fisicamente diversi e separati, rispetto alla parte della sede aperta al pubblico, senza alcun ostacolo o opposizione da parte dell'Ats". Il criterio dell'"apertura al pubblico" dei locali destinati alle prestazioni di assistenza farmaceutica è il criterio "dettato dall'esigenza della distribuzione contingentata delle sedi farmaceutiche in modo da garantire la presenza articolata e razionale del servizio sul territorio, a tutela sia degli utenti che degli operatori economici esercenti" e secondo i giudici tale criterio "non sarebbe in alcun modo intaccato dalla predisposizione di locali annessi, destinati a laboratorio, non aperti al pubblico, in luogo fisicamente separato dai locali della farmacia destinati alla vendita al pubblico".
Una sentenza della Corte d’Appello di Ancona chiarisce quando il rapporto di lavoro autonomo del farmacista può essere riqualificato come subordinato e le conseguenze contributive e sanzionatorie...
Il farmacista è tenuto a esercitare un controllo attivo sulla regolarità e sulla congruità delle prescrizioni, soprattutto per i farmaci sottoposti a particolare vigilanza. Lo afferma il Consiglio...
La Corte di Giustizia dell'Unione europea chiarisce che i farmaci senza obbligo di prescrizione devono poter essere venduti online dalle farmacie autorizzate e gli Stati non possono limitarne la...
Respinto il ricorso della società titolare del sito di vendita online. Confermate le multe per complessivi 1,1 milioni di euro relative alle informazioni sui tempi di consegna e alla gestione...
Resta aggiornato con noi!
La tua risorsa per news mediche, riferimenti clinici e formazione.
Dichiaro di aver letto e accetto le condizioni di privacy
Il Consiglio di amministrazione dell'AIFA approva nuove rimborsabilità in oncologia, gastroenterologia, dermatologia, infettivologia, terapia del dolore e area cardiovascolare