Covid-19. Nuove modalità di gestione di casi e contatti stretti: la circolare del Ministero
Il Ministero della Salute ha pubblicato la nuova circolare per modalità di gestione di casi e contatti. Gli obblighi per gli operatori sanitari
Isolamento per i positivi, autosorveglianza per i contatti stretti con tampone in caso di sintomi e tampone giornaliero fino al quinto giorno per gli operatori sanitari. Queste le modalità di gestione indicate dal ministero della Salute nuova circolare annunciata nei giorni scorsi, che fa riferimento al Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza".
Gestione casi Covid: durata isolamento dipende dallo stato vaccinale
In particolare, la gestione casi Covid, persone risultate positive al test diagnostico (molecolare o antigenico) per SARS-CoV-2, richiede la misura dell'isolamento secondo le indicazioni contenute nella Circolare n. 60136 del 30/12/2021 "Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529)". Pertanto, "i soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster, o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l'isolamento può essere ridotto da 10 a 7 giorni, purché i medesimi siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo".
Contatti stretti: autosorveglianza e tampone giornaliero per operatori sanitari
A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell'autosorveglianza, che consiste nell'obbligo di "indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto". Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi di una possibile infezione da Sars-Cov-2, "è raccomandata l'esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2 che in caso di risultato negativo va ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto". Per quanto riguarda gli operatori sanitari in caso di contatti stretti resta l'obbligo di "eseguire un test antigenico o molecolare su base giornaliera fino al quinto giorno dall'ultimo contatto con un soggetto contagiato".
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A cura di Avv. Rodolfo Pacifico
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