Obbligo vaccinale, nuovi dubbi interpretativi su guarigione e differimento dei termini
Alcune federazioni degli ordini delle professioni sanitarie chiede chiarimenti interpretativi sull'obbligo vaccinale per gli operatori, in particolare sulle tempistiche tra guarigione e vaccino
L'obbligo vaccinale per gli over 50 scade oggi e al momento le intenzioni del Governo sembrano essere quelle di non rinnovarlo. Prosegue invece quello relativo ai sanitari, fino a fine dicembre, anche se restano alcuni punti su cui si riscontrano differenti interpretazioni. È di qualche giorno fa la richiesta di una posizione univoca da parte di alcune federazioni degli ordini delle professioni sanitarie - tra cui la Fnomceo e Fnopi - in relazione al tempo che deve intercorrere, per chi non ha mai ricevuto il vaccino, tra la guarigione e il vaccino. Una lettera da cui la Fofi ha preso le distanze.
Misure in scadenza e prossime strategie del Governo
Sono molte le misure di contenimento del Covid-19 che hanno come orizzonte temporale il 15 giugno ed è in corso in queste ore il dibattito sui provvedimenti che dovranno vedere una ulteriore proroga. Al centro della discussione c'è soprattutto l'uso della mascherina, che potrebbe rimanere ancora in alcune situazioni al chiuso di maggiore affollamento, come per esempio mezzi di trasporto e cinema. Mentre, non sembra destinato a proseguire l'obbligo vaccinale per gli over 50. La discussione sulle misure comunque (almeno al momento in cui questa testata chiude) è ancora aperta e le decisioni potrebbero confluire in un provvedimento che sarà sul tavolo del Consiglio dei Ministri di oggi.
Obbligo vaccinale dei sanitari: nodo della guarigione e nuovi dubbi interpretativi
Intanto, l'obbligo vaccinale relativo al personale sanitario e ai lavoratori di ospedali e RSA, come si ricorderà, era invece stato già prorogato fino a fine anno, e su questo non c'è intenzione di fare marcia indietro. La misura, sin dalla sua prima formulazione, aveva posto via via alcune criticità interpretative, pur con diversi tentativi - in vari provvedimenti - di cercare di risolvere alcuni nodi, relativi, in modo particolare, alla guarigione. Se il Ministero in più occasioni ha chiarito che l'obbligo vaccinale permane anche dopo la guarigione, una delle difficoltà che da più parti è stata segnalata riguarda il termine entro cui l'obbligo vaccinale, per il sanitario guarito, viene considerato assolto e quanto tempo deve passare per poter procedere, eventualmente, con la vaccinazione. In particolare, il dubbio riguarda chi non si è mai vaccinato e proprio questi aspetti sono stati oggetto di una recente richiesta di chiarimento indirizzata per lettera al Ministero della Salute da alcune Federazioni degli ordini delle professioni sanitarie, ma dalla quale la Fofi ha preso la distanza. Nella lettera, datata 9 giugno, è stato chiesto al dicastero di adottare in tempi brevi una circolare che fornisca un indirizzo univoco e motivato sui termini di differimento della vaccinazione obbligatoria per gli operatori sanitari mai vaccinati e guariti. La confusione nei termini, è il contenuto della lettera, deriva dal fatto che in due diverse circolari ministeriali (una del 3 marzo 2021 e una del 21 luglio 2021) è stato indicato rispettivamente il termine di 90 giorni e il termine di 180. In una successiva indicazione, datata 29 marzo 2022, inviata agli Ordini, il Ministero ha fatto riferimento alla circolare del 3 marzo 2021, riprendendo quindi il termine di differimento di 90 giorni.
Per alcune professioni quadro complicato da ordinanze dei Tar
A complicare il quadro, è il punto di vista espresso nella lettera, ci sono le "tre ordinanze cautelari gemelle del Tar Lombardia che ha recentemente ritenuto che per i professionisti sanitari mai vaccinatisi che abbiano contratto l'infezione da Covid-19 sia applicabile il termine semestrale di differimento della vaccinazione obbligatoria indicato nella circolare del 21 luglio 2021" piuttosto che quello della circolare che l'ha preceduta del 3 marzo. Questo perché, tra gli altri motivi, non sono state indicate, nella presa di posizione di inizio di quest'anno, le ragioni per le quali non sia applicabile l'indicazione semestrale.
La presa di distanza di Fofi: "Avviata interlocuzione autonoma con Ministero"
Le Federazioni firmatarie indicano che, sebbene tale interpretazione "non appaia pienamente condivisibile sotto molteplici aspetti", nelle more "è intenzione suggerire agli ordini territoriali di adeguarsi cautelativamente seguendo l'indirizzo dei Tar Lombardia sia rispetto ai provvedimenti da adottare sia per quelli già adottati". Questo anche perché alla luce delle ordinanze "la posizione dettata dal Ministero sarebbe difficilmente sostenibile sotto il profilo giuridico ed economico". In una nota inviata a tutti gli Ordini provinciali e al Comitato Centrale, il presidente della Fofi Andrea Mandelli, come si apprende dall'house organ, fa sapere "di non aver fornito alcun assenso alla sottoscrizione" della lettera inviata al Ministero, "non condividendone in pieno i contenuti e avviando conseguentemente un'interlocuzione autonoma con il Dicastero".
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A cura di Redazione Farmacista33
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