farmacista
26 Settembre 2025Le attività accessorie in farmacia, se marginali e motivati da esigenze aziendali o contingenti, rientrano nella normale collaborazione e non configurano demansionamento, preservando la professionalità e le competenze del farmacista

Un farmacista ha denunciato il presunto demansionamento per essere stato adibito a compiti aggiuntivi rispetto a quelli tipici della sua qualifica. Il Tribunale ha respinto il ricorso, chiarendo che attività come apertura e chiusura della farmacia, gestione ordini, scorte e prenotazioni rientrano nella collaborazione ordinaria e non ledono la professionalità del dipendente, purché svolte in modo marginale e per esigenze aziendali.
Un farmacista, assunto con inquadramento nel I livello CCNL Farmacie private (periodo 2019–2023), ricorreva in giudizio sostenendo di avere subito un demansionamento: oltre alle attività proprie della sua qualifica, gli sarebbero stati imposti compiti come apertura e chiusura dei locali, scarico e sistemazione della merce, firma di documenti fiscali, ordini ai fornitori, gestione tamponi Covid, prenotazioni di visite mediche. Da ciò chiedeva il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
Il Tribunale, dopo l’istruttoria, ha respinto la domanda sul punto, chiarendo alcuni profili di interesse.
Tenendo anche conto della disciplina posta dall’art. 2103 codice civile come temporalmente vigente, si è osservato che l'attività prevalente ed assorbente svolta dal lavoratore deve rientrare tra quelle previste dalla categoria di appartenenza, anche se il lavoratore può essere adibito, per motivate esigenze aziendali, anche a compiti inferiori, se marginali rispetto a quelli propri del suo livello.
Tale utilizzo deve, inoltre, essere richiesto per motivate esigenze aziendali, collegate a ragioni contingenti, non diversamente risolvibili.
L'adibizione a mansioni inferiori in maniera non prevalente ed assorbente – come insegna la Suprema Corte – non viola i limiti esterni dello "ius variandi" del datore di lavoro né il diritto alla tutela della professionalità solo qualora tali mansioni siano non solo accessorie, ma risultino, ad esempio, funzionali alla tutela della sicurezza e della salubrità dell'ambiente di lavoro.
Il quadro probatorio emerso dalla attività istruttoria svolta in giudizio ha consentito di escludere il demansionamento del farmacista, sia perché i compiti accessori sono risultati del tutto marginali rispetto a quelli propri della categoria di appartenenza, sia perché dettati da esigenze aziendali effettive per momenti contingenti e finalizzate alla sicurezza dei farmaci.
Possono senz'altro dirsi complementari e connesse con l'attività propria e tipica del farmacista (di vendita, assistenza e consulenza alla clientela, circa posologia e indicazione terapeutiche, preparazione di farmaci galenici) le operazioni di gestione degli ordini, di controllo delle scorte e dell'approvvigionamento dei medicinali, così come di prenotazione visite e pagamento del relativo ticket, residuando, nel caso specifico, solo il carico e la sistemazione delle merci, che, tuttavia, avveniva per fare fronte a situazioni di emergenza con minimo impegno orario e che, in ogni caso, per la classificazione contrattuale, appartengono, pur sempre alla categoria di mansioni di concetto.
Dal canto suo, infine, l'attività di apertura e chiusura della farmacia che il ricorrente svolgeva, in base al turno di lavoro, alternandosi con i colleghi farmacisti, ovvero con il titolare della farmacia, considerato l’esiguo impegno rientrante nella normale collaborazione del prestatore di lavoro – a maggior ragione nel caso del farmacista che coadiuva il titolare della farmacia – non è da considerarsi idonea ad inficiare la professionalità del dipendente.
Per approfondire Tribunale di Napoli 03.07.2025 su www.dirittosanitario.net al seguente link:
https://www.dirittosanitario.net/giurisdirdett.php?giudirid=4262&areaid=13
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