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03 Luglio 2023

Test diagnostici Covid, Tar Marche conferma esclusione parafarmacie. Sono prestazioni sanitarie


Nei giorni scorsi è stata pubblicata la sentenza del Tar Marche che rigetta il ricorso fatto da alcune parafarmacie per chiedere di effettuare i test diagnostici Covid


Nei giorni scorsi è stata pubblicata la sentenza del Tar Marche che rigetta il ricorso fatto da alcune parafarmacie per chiedere l'annullamento della Delibera regionale (n. 663 del 2021) che andava a cancellare la precedente decisione (DGR n. 465/2021) di estendere alle parafarmacie la possibilità di eseguite i tamponi rapidi per la ricerca di anticorpi anti SARS-CoV2. Lo ha stabilito la sentenza 374/2023.

Tar Marche richiama quanto stabilito dalla Corte Costituzionale

Sui fatti in questione era stata anche sollevata la questione di legittimità costituzionale della norma che prevede che i tamponi rapidi per il Covid potessero essere eseguiti, "oltre che presso i laboratori analisi pubblici e privati, anche nelle farmacie ma non nelle parafarmacie". Il Tar aveva chiesto (ordinanza n. 7 del 2022) alla Corte Costituzionale di pronunciarsi in merito e con la sentenza n. 171/2022 la Corte aveva dichiarato non fondate le questioni di legittimità.

Il Tar Marche nella riassunzione della causa ha respinto nel merito il ricorso delle parafarmacie e ha richiamato quanto stabilito dalla Corte Costituzionale. In particolare, ha ricordato che "la Corte Costituzionale ha ritenuto prevalente l'interesse pubblico a che le prestazioni sanitarie in parola siano eseguite presso le farmacie", ribadendo che la norma in questione si fonda "sull'inserimento delle farmacie nell'organizzazione del servizio sanitario nazionale, che già consente loro di condividere con le autorità sanitarie procedure amministrative finalizzate a fronteggiare situazioni ordinarie ed emergenziali, anche mediante il trattamento di dati sensibili in condizioni di sicurezza". La Corte ha anche puntualizzato, che nel caso specifico si parla di "vere e proprie prestazioni sanitarie" come ulteriormente confermato dalla norma sulla farmacia dei servizi che "consente l'effettuazione presso le farmacie da parte di un farmacista di test diagnostici che prevedono il prelievo di sangue capillare" atto necessario per poter eseguire test sierologici.

Sempre nel parere della Corte è stato infine sottolineato che per il legislatore rispondeva maggiormente alla tutela della salute che i "test siano effettuati sì in un numero inferiore di luoghi, ma distribuiti sul territorio nazionale secondo logiche non meramente commerciali, bensì di adeguatezza rispetto alla popolazione, cui assicurare con continuità l'accesso a tali prestazioni sanitari" e che "la trasmissione dei dati relativi ai test sia effettuata da un numero limitato di soggetti, rendendo così più agevole la loro ricezione e gestione da parte delle autorità sanitarie, anche sotto il già richiamato profilo dell'adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica". Per la Corte la decisione del legislatore nel limitare alle sole farmacie la possibilità di effettuare i test in questione è funzionale, "a un più efficace monitoraggio della circolazione del virus SARS-CoV2 e, pertanto, a garantire una migliore tutela della salute pubblica su tutto il territorio".

TAG: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - TAR, COVID-19, TEST COVID-19

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