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Sanità

25 Novembre 2020

Concorrenza sleale, la sanzione dell’Ordine


A seguito di una denuncia proposta da alcuni farmacisti in relazione a taluni fatti di presunta violazione della corretta concorrenza, l'ordine professionale territorialmente competente disponeva accertamenti a carico di un titolare. Al centro della vicenda veniva rappresentata una azione perturbatrice produttiva di uno sviamento della clientela di altre farmacie della zona a favore di una specifica struttura, mediante l'utilizzo di mezzi che i denuncianti ritenevano fraudolenti, consistiti, principalmente, nell'abbuono (totale o parziale) ai clienti del ticket imposto dalla legge sulle prescrizioni farmaceutiche.

Concorrenza sleale a danno degli altri farmacisti della zona

All'esito degli accertamenti istruttori, il Consiglio dell'Ordine, nel 2017, ritenuto il comportamento del professionista in contrasto con il codice deontologico, deliberava l'avvio di un procedimento disciplinare con la contestazione di una serie di addebiti. Il procedimento si concludeva con l'applicazione della sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per la durata di 45 giorni che venivano ridotti a 30 dalla Commissione centrale a cui il professionista aveva fatto appello. La Corte di Cassazione, chiamata a decidere sul ricorso avverso il provvedimento assunto dalla Commissione centrale per le professioni sanitarie, ha pronunciato il rigetto dell'impugnazione. I singoli comportamenti addebitati al farmacista si erano concretizzati in una scorretta pratica reiterata, implicante l'omessa riscossione di quote di partecipazione a carico degli assistiti per i farmaci convenzionati con il Ssn nonché per aver posto in essere condizioni differenti di sconto alla clientela con riferimento ai farmaci non convenzionati, in tal modo realizzando attività comportanti una concorrenza sleale in danno degli altri farmacisti della zona, con conseguente danno anche economico. In tal modo, era stato imputato professionista di aver specificamente violato le disposizioni normative laddove, per un verso, impongono ai farmacisti di riscuotere nella misura dovuta i cosiddetti ticket su farmaci a carico del Ssn e, per altro verso, di non poter praticare sconti sui farmaci non a carico dello stesso Ssn, salvo che nel caso in cui si provveda a dare adeguata e chiara informazione ai consumatori e tali sconti siano applicati in favore di tutti gli acquirenti.

Avv. Rodolfo Pacifico - www.dirittosanitario.net  
Per approfondire - Corte di Cassazione 12 novembre 2020 su www.dirittosanitario.net

TAG: FARMACISTI, CONCORRENZA, FARMACISTA

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