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Sanità

23 Dicembre 2020

Individuazione zona per nuova farmacia, Consiglio Stato: spetta al Comune


Il Consiglio di Stato ha chiarito che un farmacista titolare è legittimato a impugnare l'atto amministrativo di istituzione di nuove farmacie e di individuazione della zona assegnata alla nuova sede, se questa viene a ridurre o comunque a modificare il suo bacino d'utenza, essendo comunque il ricorso ammissibile solo se proposto per motivi di legittimità, in considerazione della natura ampiamente discrezionale del provvedimento. Il compito di individuare le zone ove collocare le farmacie è assegnato dal decreto Legge n. 1/2012 ai soli comuni a garanzia soprattutto dell'accessibilità del servizio farmaceutico ai cittadini.

Comune assicura effettivi bisogni della collettività

La decisione del legislatore di affidare ai comuni il compito di individuare le zone risponde all'esigenza di assicurare un ordinato assetto del territorio, corrispondente agli effettivi bisogni della collettività alla quale concorrono plurimi fattori diversi dal numero dei residenti, quali in primo luogo l'individuazione delle maggiori necessità di fruizione del servizio che si avvertono nelle diverse zone del territorio, il correlato esame di situazioni ambientali, topografiche e di viabilità, le distanze tra le diverse farmacie, le quali - ha osservato ancora il Collegio seguendo un orientamento consolidato - sono frutto di valutazioni ampiamente discrezionali, come tali inerenti all'area del merito amministrativo, rilevanti ai fini della legittimità soltanto in presenza di chiare ed univoche figure sintomatiche di eccesso di potere, in particolare sotto il profilo dell'illogicità manifesta e della contraddittorietà.
Si è osservato che la scelta legislativa di attribuire ai Comuni il compito di individuare le zone in cui collocare le farmacie risponde all'esigenza di assicurare un ordinato assetto del territorio, corrispondente agli effettivi bisogni della collettività locale, ossia alla finalità, enunciata dalla Legge del 2012, di assicurare un'equa distribuzione delle farmacie, tenendo, altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate. Per questo motivo, l'individuazione e la localizzazione delle sedi farmaceutiche sono connesse ai compiti di pianificazione urbanistica attribuiti ai comuni, enti appartenenti ad un livello di governo più prossimo ai cittadini, in piena coerenza con il principio costituzionale della sussidiarietà verticale.

Avv. Rodolfo Pacifico - www.dirittosanitario.net  
Per approfondire, Consiglio di Stato 14.12.2020 su www.dirittosanitario.net

TAG: SEDI DI FARMACIE, SEDI DECENTRATE, INCOMPATIBILITà ASSEGNAZIONE SEDI, FARMACISTA

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