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12 Giugno 2026

Farmacie online, Tar conferma sanzioni Antitrust a Farmasave

Respinto il ricorso della società titolare del sito di vendita online. Confermate le multe per complessivi 1,1 milioni di euro relative alle informazioni sui tempi di consegna e alla gestione dell'assistenza post-vendita e dei rimborsi


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Il Tar del Lazio ha confermato le sanzioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) nei confronti della società titolare del sito Farmasave.it per pratiche commerciali scorrette nell'attività di vendita online di farmaci e parafarmaci. Con la sentenza 10964/2026, i giudici amministrativi hanno respinto il ricorso contro il provvedimento dell'Autorità, lasciando inalterato l'importo complessivo delle sanzioni, pari a 1,1 milioni di euro.

Le contestazioni dell'Antitrust

Il procedimento dell'Agcm riguardava due diverse pratiche commerciali. La prima era riferita alla fase promozionale della vendita online e riguardava l'ingannevolezza delle informazioni presenti sul sito in merito ai tempi di spedizione e consegna dei prodotti. Secondo l'Autorità, le indicazioni fornite ai consumatori non consentivano di conoscere con chiarezza i tempi effettivi di ricezione degli ordini.

La seconda pratica contestata riguardava invece la fase successiva all'acquisto e faceva riferimento a ostacoli all'esercizio dei diritti dei consumatori, riconducibili a carenze nell'assistenza post-vendita e alla mancata restituzione in denaro degli importi dovuti a titolo di rimborso.

Per queste condotte l'Agcm aveva applicato due sanzioni amministrative: una da 200 mila euro per la prima pratica e una da 900 mila euro per la seconda.

Le motivazioni del Tar

Nel respingere il ricorso, il Tar ha ritenuto fondate le valutazioni dell'Autorità. Con riferimento alla prima pratica, la sentenza afferma che «le informazioni veicolate ai clienti sui tempi di consegna fossero tutt'altro che chiare», perché non consentivano di conoscere «prima dell'acquisto e del pagamento del bene» l'esatta tempistica di consegna.

I giudici hanno inoltre respinto la tesi secondo cui, trattandosi di una realtà di dimensioni contenute, non si potessero escludere ritardi dovuti a circostanze eccezionali o temporanee. Secondo la sentenza, la società avrebbe dovuto fornire ai consumatori «in modo chiaro e corretto, sin dal primo contatto, tutte le informazioni utili ad assumere le rispettive decisioni di natura commerciale», comprese quelle relative ai tempi di consegna e all'eventuale indisponibilità dei prodotti.

Per quanto riguarda la seconda contestazione, il Tar ha condiviso la ricostruzione dell'Agcm, che aveva accertato ritardi nella consegna dei prodotti non accompagnati da adeguate misure di assistenza e gestione dei reclami, oltre a criticità nelle procedure di rimborso. Nella sentenza si richiama inoltre il fatto che l'Autorità aveva verificato «l'esistenza di plurimi ritardi ingiustificati da parte del Professionista nella consegna dei prodotti, non accompagnati da idonee misure correttive o di assistenza nella fase post vendita».

Con la decisione del Tar, il provvedimento sanzionatorio dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato viene quindi confermato integralmente.

TAG: DIRITTO SANITARIO, E-COMMERCE, AUTORITà ANTITRUST

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