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Sanità

24 Febbraio 2021

Trasferimento farmacia, ecco quando valgono gli obblighi di approfondimento istruttorio


La ripartizione del territorio comunale in zone di pertinenza delle singole farmacie assicura l'equa distribuzione delle strutture e garantisce la tutela dell'interesse pubblico alla capillarità del servizio farmaceutico. In particolari casi, quando effettivamente lo spostamento dell'esercizio farmaceutico all'interno della zona potrebbe arrecare pregiudizio all'utenza, viene ad integrarsi l'obbligo per l'amministrazione di approfondire l'istruttoria al fine di accertare se, concretamente, lo spostamento dell'esercizio possa rendere disagevole ai residenti l'accesso al servizio.
Se a seguito dell'approfondimento istruttorio emerga, in concreto, che lo spostamento della sede renda oggettivamente difficoltoso per gli abitanti della zona raggiungere la nuova sede farmaceutica, l'amministrazione può negare l'autorizzazione al trasferimento fornendo adeguata motivazione sulle ragioni della propria scelta. Si è osservato che solo in caso di diniego di autorizzazione per ragioni di pubblico interesse si rende necessaria la motivazione dell'atto. A parte quindi le casistiche eccezionali, vale il principio confermato anche dal Consiglio di Stato secondo cui il farmacista è sostanzialmente libero di spostare la propria sede all'interno della zona di pertinenza ed i titolari delle zone contigue non hanno tutela, salva la distanza minima obbligatoria del rispetto dei 200 metri.

Tar Toscana: i casi in cui non servono ulteriori approfondimenti

Nel caso di specifico sottoposto al vaglio del Tar Toscana, dall'istruttoria condotta dal Comune, verificato il rispetto del parametro della distanza tra gli esercizi farmaceutici, non risultava emergere alcun disservizio cagionato dallo spostamento dal centro storico ad una frazione, ma anzi veniva verificato come la nuova collocazione fosse meglio funzionale alle esigenze degli abitanti. L'Ente aveva anche acquisito l'impegno della farmacia ad effettuare la consegna a domicilio dei farmaci con e senza obbligo di prescrizione medica da parte di personale qualificato. È apparsa quindi adeguatamente valutata la rispondenza del trasferimento all'interesse pubblico senza la necessità di ulteriori approfondimenti istruttori anche in considerazione di elementi rilevanti quali la limitata possibilità di parcheggio nella originaria collocazione in zona a traffico limitato e talora area pedonale, la collocazione della nuova sede lungo la via principale di accesso al centro e alla maggior parte delle frazioni, la vicinanza ad altri esercizi commerciali ed aree di sosta.

Avvocato Rodolfo Pacifico - www.dirittosanitario.net
Per approfondire TAR Toscana, 19.01.2021, su www.dirittosanitario.net  

TAG: SEDI DI FARMACIE, DECENTRAMENTO SEDI, DISTANZA TRA SEDI

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