Galenica, prova di contaminazione del prodotto non è a carico del farmacista
La responsabilità del farmacista ai sensi dell'art. 2050 Codice civile (Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose) e dell'art. 114 codice del consumo che contempla la responsabilità del produttore, non può essere addebitata allorquando chi si ritenga danneggiato non assolva correttamente agli specifici oneri probatori a suo carico.
Preparato galenico contaminato da tracce di sostanza dopante
Nel caso specifico si era inteso chiamare in giudizio il farmacista per aver ceduto un preparato galenico, prescritto dal medico, sull'assunto che il prodotto fosse contaminato da tracce di sostanza dopante determinando, di conseguenza, la positività al controllo anti-doping. Sia che si voglia attrarre la fattispecie nella sfera dell'art. 114 codice del consumo, sia che la si voglia ricondurre all'operatività dell'art. 2050 c.c., l'onere probatorio che grava sull'attore danneggiato ha ad oggetto sempre le medesime circostanze di fatto. Nell'uno, come nell'altro caso, infatti, il presunto danneggiato avrebbe dovuto dimostrare che la farmacia aveva ceduto un preparato galenico contaminato. Tale circostanza sarebbe valsa a integrare sia la prova del difetto del prodotto, sia la dimostrazione del nesso di derivazione causale del danno direttamente dall'attività pericolosa, quale è quella consistente nella preparazione e nel confezionamento di prodotti farmaceutici destinati alla somministrazione all'uomo.
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A cura di Simona Zazzetta
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