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Sanità

14 Luglio 2021

Fallimento delle farmacie, tra impresa e pubblico servizio. Chiarimenti dalla Corte di Cassazione


Le sezioni unite della Corte di Cassazione hanno fornito sul piano interpretativo un importante chiarimento circa la possibilità di sottoporre a fallimento l'imprenditore che eserciti l'attività di farmacia in relazione al peculiare profilo pubblicistico collegato alla necessità di dotarsi di un titolo concessorio proveniente dalla Pubblica amministrazione.

Fallimento autonomo dalle sorti della concessione amministrativa

L'attività di farmacia è oggetto di una professione liberale e come tale può essere svolta solo da un professionista abilitato. Per esercitare l'attività di impresa di farmacia privata, il farmacista abilitato deve dotarsi di un apposito titolo concessorio emesso dalla P.A. L'imprenditore che eserciti, in forma individuale o societaria, attività di farmacia privata, in quanto attività imprenditoriale, consistente in gran parte nella vendita al pubblico di prodotti, medicali e non, può, secondo le regole generali, essere sottoposto a fallimento ove versi in stato di insolvenza. I due piani, dello svolgimento dell'attività imprenditoriale e della abilitazione amministrativa, sono correlati ma al contempo autonomi, nel senso che la farmacia consta di una attività imprenditoriale, che può essere svolta da imprenditore individuale o, a seguito delle modifiche normative introdotte per attuare le regole sulla concorrenza, apportate, da ultimo, dalla legge n. 124 del 2017, anche in forma societaria, ed anche da parte di società di capitali (nel qual caso si potrebbe verificare la divaricazione tra la figura del direttore responsabile, anche non socio, che deve essere un farmacista abilitato, ed i soci, che possono anche non essere farmacisti). Essa svolge al contempo un pubblico servizio.
Da questa duplice natura discende che, da un lato, l'imprenditore in quanto tale ben può incorrere nel fallimento, e dall'altro, al contempo esistono ed operano regole (in particolare, dettate dalla legge n. 362 del 1991, recante Norme di riordino del settore farmaceutico) a tutela degli utenti del servizio, che li garantiscono affinché esso non si interrompa. La declaratoria di fallimento del farmacista quale imprenditore, individuale o in forma societaria che sia, è quindi giudizio autonomo e distinto rispetto alle sorti della concessione amministrativa all'esercizio dell'attività farmaceutica, che potrebbe essere autonomamente revocata per vicende non pertinenti al fallimento.

Avv. Rodolfo Pacifico - www.dirittosanitario.net

Per approfondire Cassazione Civile SU 29.04.2021 su www.dirittosanitario.net  

TAG: FARMACIA, FALLIMENTO, FALLIMENTO DELLE FARMACIE

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