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Sanità

28 Luglio 2021

Insegna parafarmacie, Tar: sì alla croce ma non di colore verde


È vietato l'utilizzo di denominazioni e simboli che siano potenzialmente idonei ad indurre i consumatori in equivoco circa la natura di farmacia di un esercizio e deve ritenersi senz'altro tale il contestuale utilizzo della denominazione "farmacia" e della croce di colore verde; al contrario, l'utilizzo della denominazione "parafarmacia" e di una croce di diverso colore, come il colore blu, da un lato, non è vietata dalle fonti normative, e dall'altro, non risulta nemmeno idonea ad ingenerare alcuna confusione nei consumatori ai fini dell'individuazione della esatta tipologia di servizio.
In tal senso si è espresso il Tar Lazio - Roma decidendo un ricorso proposto nel 2010 avverso il provvedimento di diniego alla installazione di una insegna a bandiera con il simbolo della croce contenente la scritta "parafarmacia". Il tribunale amministrativo, richiamando anche una precedente pronuncia del 2012, ha osservato che indicativo della sole farmacie è il simbolo "croce di colore verde e non il simbolo "croce" di altri colori, tanto più quando lo stesso sia unico alla denominazione "parafarmacia".

Avv. Rodolfo Pacifico - www.dirittosanitario.net 
 Per approfondire - TAR Lazio 12.07.21, su www.dirittosanitario.net  

TAG: EMBLEMI ED INSEGNE, PARAFARMACIE

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