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Sanità

08 Settembre 2021

Trasferimento farmacia. Tar Napoli: è libera ma con tutela titolari di zone contigue


L'articolo 1, comma 4 della legge n. 475/1968, come modificato dall'articolo 1 della Legge 8 novembre 1991, n. 362, stabilisce che "Chi intende trasferire una farmacia in un altro locale nell'ambito della sede per la quale fu concessa l'autorizzazione deve farne domanda all'autorità sanitaria competente per territorio. Tale locale, indicato nell'ambito della stessa sede ricompresa nel territorio comunale, deve essere situato ad una distanza dagli altri esercizi non inferiore a 200 metri. La distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie".

Distanza misurata con percorso pedonale più breve

Il codice della strada all'art. 190, comma 2, precisa che "(...) 2. I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri". Il Tar Napoli, richiamando anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato 2019, ha osservato che nel sistema introdotto nel 2012 dalla riforma delle farmacie, il farmacista è sostanzialmente libero di spostare la propria sede all'interno della zona astrattamente di pertinenza mentre i titolari di zone contigue non hanno altra tutela se non il rispetto della distanza minima obbligatoria del rispetto dei 200 metri tra esercizi, da misurarsi per la via più breve tra soglia e soglia delle farmacie. La giurisprudenza ha quindi ampiamente chiarito che, ai fini della misurazione della distanza tra le farmacie, il criterio del percorso pedonale più breve previsto dall'art. 1, l. 2 aprile 1968 n. 475 si riferisce al percorso effettivamente percorribile a piedi da una persona normalmente deambulante in condizioni di sicurezza. Il Tar ha respinto il ricorso proposto contro i provvedimenti di autorizzazione al trasferimento della Farmacia valutando la misurazione effettuata dall'Amministrazione coerente con il quadro normativo e giurisprudenziale consolidato in materia, oltre a non apparire irragionevolmente svolta considerando quello che è il percorso più breve tenendo conto degli attraversamenti pedonali, in modo da garantire la sicurezza delle persone.

Avv. Rodolfo Pacifico - www.dirittosanitario.net
Per approfondire, TAR Campania 13.07.2021 su www.dirittosanitario.net 

TAG: FARMACIA, FARMACIE, TRASFERIMENTO DELLA FARMACIA

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