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Sanità

03 Novembre 2021

Laboratorio galenico separato dalla farmacia, la sentenza del Consiglio di Stato


Non è rinvenibile nelle norme applicabili alla vicenda sottoposta al vaglio della giustizia amministrativa un espresso divieto a collocare il laboratorio adibito a preparazioni galeniche in area separata dal locale della farmacia destinato alla vendita al pubblico. Le disposizioni del DM 18.11.2003, recanti le procedure di allestimento dei preparati magistrali o officinali, ove specificano che il laboratorio è collocato in un'area separata o separabile, lasciano intendere, al contrario, la possibilità di locali distinti e separati rispetto alla sede della farmacia, non ponendo limiti di distanza o altre condizioni preclusive legate alla distanza, mentre dagli artt. 110 e 119 del TULLSS non si traggono argomenti univoci a favore della tesi opposta sostenuta dalla Pubblica amministrazione.

Il laboratorio "fa parte" della farmacia

La richiesta presenza attiva del farmacista titolare, del resto, non impedisce una organizzazione articolata mediante deleghe di competenze interne. Il criterio della "apertura al pubblico" dei locali destinati alle prestazioni di assistenza farmaceutica non verrebbe in alcun modo intaccato dalla predisposizione di locali annessi, destinati a laboratorio, non aperti al pubblico, in luogo fisicamente separato dai locali della farmacia destinati alla vendita al pubblico. La circostanza che il laboratorio "fa parte" della farmacia, in altri termini, non consente di dedurne in modo rigido, in assenza di alcuna ratio contraria, né di alcun espresso divieto, che il laboratorio debba essere stabilito nella medesima sede della farmacia, ovvero in locali non separati da quelli aperti al pubblico. In tal senso si è orientato il Consiglio di Stato chiamato a decidere l'appello proposto contro la sentenza di primo grado che aveva favorevolmente accolto il ricorso proposto da una farmacia avverso la determina dirigenziale che denegava la richiesta autorizzazione all'ampliamento dei locali, presso un diverso stabile, a 5 km di distanza dalla sede, ove allocare l'ampliamento del laboratorio galenico, non accessibile al pubblico, ma connesso organicamente con la farmacia. Il diniego era motivato su un parere reso dal Ministero della salute, con riferimento all'art. 110 TULLSS e al quadro legislativo in materia farmaceutica, da cui appariva evincersi che la farmacia è un "unicum" anche dal punto di vista strutturale e logistico e i locali annessi vanno intesi come locali comunicanti con lo spazio di vendita, mentre la possibilità di locali distaccati sarebbe stata prevista con limiti precisi e sotto condizione.

Avv. Rodolfo Pacifico - www.dirittosanitario.net  
Per approfondire - Consiglio di Stato 08.10.2021 su www.dirittosanitario.net  

TAG: FARMACIE, LABORATORI

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