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Sanità

01 Dicembre 2021

Trasferimento farmacia, Consiglio Stato: su ubicazione vige principio di libera scelta del farmacista


Il Consiglio di Stato ha osservato che il trasferimento di sede farmaceutica costituisce il risultato di un procedimento caratterizzato da profili di ridotta discrezionalità amministrativa, la quale deve esprimersi in ordine alla sussistenza di particolari condizioni oggettive e dimostrate che ostacolino la fruizione del servizio da parte della popolazione interessata e con particolare riferimento all'idoneità dei locali e al limite delle distanze.

Discrezionalità amministrativa non pesa su scelta imprenditoriale

In materia vige, in linea tendenziale, il principio della libera scelta del farmacista in ordine all'ubicazione del proprio esercizio all'interno della sede di pertinenza, qualificandosi l'autorizzazione al trasferimento come provvedimento rivolto alla rimozione di un limite imposto dalla legge all'esercizio di un diritto. Pertanto, la discrezionalità amministrativa non si estende ad alcun apprezzamento delle ragioni sottese alla scelta imprenditoriale, limitandosi solamente a verificare l'inesistenza di cause ostative al servizio in favore dell'utenza. Una volta individuate le sedi farmaceutiche la valutazione comparativa dell'interesse pubblico a soddisfare le esigenze degli abitanti della zona non può ignorare l'interesse privato di natura imprenditoriale, alla stregua dei principi costituzionali ed unionali di libertà d'iniziativa economica e di concorrenza. L'eventuale diniego si giustifica, dunque, solo in situazioni particolari, ad esempio quando la collocazione prescelta, nell'ambito di una zona territorialmente molto vasta, risulta mal accessibile alla maggior parte dell'utenza della zona stessa. La stessa individuazione delle sedi rappresenta una forma di idoneo soddisfacimento dell'interesse pubblico alla capillare distribuzione del servizio nel territorio, salvo particolari esigenze legate alla conformazione del territorio e alla situazione demografica che vanno espressamente motivate. Con le norme di riferimento introdotte per effetto della riforma del 2012 si è inteso inoltre semplificare sia il procedimento di formazione della pianta organica sia i procedimenti relativi alle singole istanze di decentramento e trasferimento, le quali presuppongono, come anche osservato dalla Corte Costituzionale, esigenze pianificatorie benché più limitate.

avv. Rodolfo Pacifico - www.dirittosanitario.net
Per approfondire - Consiglio di Stato 11 novembre 2021, su www.dirittosanitario.net

TAG: CONSIGLIO DI STATO, TRASFERIMENTO DELLA FARMACIA

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