Apprendistato, Cassazione: ecco quando c’è un vizio nel contratto
La Corte d'Appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado con la quale era stato ritenuto viziato il contratto di apprendistato stipulato tra un farmacista e il titolare della sede configurando conseguentemente la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti sin dalla sua costituzione. La Corte ha condiviso la tesi del Tribunale per cui la dipendente, già in possesso della qualifica di Farmacista in quanto iscritta all'Ordine dei Farmacisti alla data di sottoscrizione del contratto, non avrebbe dovuto conseguire, come invece indicato, la qualifica di Farmacista al termine del periodo professionalizzante previsto.
Il vizio del contratto di apprendistato: il caso
Secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione, in tema di contratti di formazione e lavoro, qualora il lavoratore, già al momento della sua assunzione con contratto di formazione, possegga la professionalità che, secondo gli accordi intervenuti, dovrebbe costituire lo scopo del programma formativo, avendo espletato in precedenza analoga attività presso un differente datore di lavoro, il contratto è affetto da un vizio parziale genetico di causa con conseguente sua trasformazione in contratto di lavoro a tempo indeterminato. Nel caso specifico, da quanto emerso nel corso del giudizio, la lavoratrice non aveva svolto analoga attività presso altro datore di lavoro; tuttavia, la qualificazione di base del farmacista si ottiene con il conseguimento della laurea specialistica o magistrale in Farmacia o in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche. Entrambi i titoli accademici che peraltro comprendono un periodo di sei mesi di tirocinio professionale presso una farmacia aperta al pubblico o in ospedale. Ne deriva il vizio del contratto di apprendistato sotto il profilo dell'obiettivo fissato all'esito del periodo formativo ovvero il "conseguimento della qualifica di farmacista", qualifica base già posseduta dalla lavoratrice una volta terminato il corso di laurea comprensivo dell'obbligatorio tirocinio curriculare e attestata dall'iscrizione all'Ordine dei Farmacisti.
Avv. Rodolfo Pacifico - www.dirittosanitario.net Per approfondire Corte d'Appello di Roma 12.01.2022, su www.dirittosanitario.net
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A cura di Redazione Farmacista33
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