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Sanità

16 Marzo 2022

Nuove farmacie, Consiglio di Stato: criterio demografico incide su istituzione non su localizzazione


Il Consiglio di Stato già nel 2017 osservava che i Comuni godono di ampia discrezionalità nella organizzazione della dislocazione territoriale del servizio farmaceutico. La scelta conclusiva del procedimento si fonda, infatti, sul bilanciamento di interessi diversi attinenti alla popolazione attuale e potenzialmente insediabile, alle vie e ai mezzi di comunicazione, per cui la scelta finale è sindacabile solo sotto il profilo della manifesta illogicità ovvero della inesatta acquisizione al procedimento degli elementi di fatto presupposto della decisione.

Equa distribuzione farmacie e accessibilità del servizio

Sempre il Consiglio di Stato ha più volte ribadito che la scelta del legislatore di attribuire ai Comuni il compito di individuare le zone in cui collocare le farmacie risponde all'esigenza di assicurare un ordinato assetto del territorio, corrispondente agli effettivi bisogni della collettività alla quale concorrono una pluralità di fattori diversi dal numero dei residenti, quali in primo luogo l'individuazione delle maggiori necessità di fruizione del servizio che si avvertono nelle diverse zone del territorio, il correlato esame di situazioni ambientali, topografiche e di viabilità, le distanze tra le diverse farmacie, le quali sono frutto di valutazioni ampiamente discrezionali, come tali inerenti all'area del merito amministrativo, rilevanti ai fini della legittimità soltanto in presenza di chiare ed univoche figure sintomatiche di eccesso di potere, in particolare sotto il profilo dell'illogicità manifesta e della contraddittorietà. L'equa distribuzione delle farmacie sul territorio va riferita certamente alla popolazione residente, ma tenendo conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche ai cittadini che risiedono in aree scarsamente abitate. Vanno cioè coniugate tra loro le finalità indicate all'art. 2 della L. n. 475 del 1968, nel testo modificato con il D.L. n. 1 del 2012.

Criterio demografico e numero di nuove farmacie da istituire

Non è irragionevole che la Pubblica amministrazione ai fini della distribuzione delle farmacie sul territorio ritenga di tenere conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità al servizio farmaceutico anche ai cittadini residenti in aree scarsamente abitate. Inoltre, nell'individuare nuove sedi farmaceutiche il parametro di legge di una farmacia ogni 3.300 abitanti va considerato in modo "unitario", con riferimento cioè alla intera popolazione del Comune e non al singolo bacino d'utenza potenziale il quale possa essere servito da ciascun esercizio nell'àmbito del territorio comunale. Il criterio demografico incide soltanto sul numero di nuove farmacie da istituire, e non anche sulla localizzazione delle stesse che è, invece, regolata da direttive diverse, indirizzate solo alla diffusione e ottimizzazione del servizio a beneficio dell'utenza, con la possibilità quindi di istituire una nuova farmacia anche in zone scarsamente popolate o non adeguatamente servite.

Avv. Rodolfo Pacifico - www.dirittosanitario.net
Per approfondire - Cons. giust. amm. Sicilia 21/01/2022 su www.dirittosanitario.net

TAG: CONSIGLIO DI STATO, APERTURA NUOVE FARMACIE, LOCALIZZAZIONE DELLE FARMACIE

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