Collocazione farmacia entro sede di pertinenza, Consiglio Stato riconosce libertà scelta
La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha confermato il principio della libera scelta del farmacista in ordine alla collocazione del proprio esercizio all'interno della sede di pertinenza, qualificandosi l'autorizzazione al trasferimento come provvedimento rivolto alla rimozione di un limite imposto dalla legge all'esercizio di un diritto.
Interesse pubblico non può ignorare l'interesse privato imprenditoriale
Si è affermato che una volta individuate le sedi farmaceutiche, la valutazione comparativa dell'interesse pubblico a soddisfare le esigenze degli abitanti della zona non può ignorare l'interesse privato di natura imprenditoriale, alla stregua dei principi costituzionali ed unionali di libertà d'iniziativa economica e di concorrenza. Sicché il diniego al trasferimento può trovare giustificazione solo in situazioni particolari, ad esempio quando la collocazione prescelta, nell'ambito di una zona territorialmente molto vasta, risulti mal accessibile alla maggior parte dell'utenza della zona stessa. La questione sottoposta al vaglio del Consiglio attiene ai limiti della discrezionalità dell'Amministrazione nel denegare il trasferimento di un esercizio farmaceutico nell'ambito della stessa sede. Il giudice d'appello ha quindi confermato la sentenza del TAR Campania che concludeva per l'illegittimità della delibera di giunta municipale recante il rigetto delle osservazioni rese dalla società richiedente il trasferimento, evidenziandone i vizi sotto il profilo della carenza istruttoria e, dunque, motivazionale con riguardo ai dati numerici e topografici oltre che urbanistici. Nella ipotesi in questione la discrezionalità amministrativa non può legittimamente invadere le ragioni sottese alla scelta imprenditoriale, ma si deve limitare ad indicare concretamente l'eventuale sussistenza di cause ostative al servizio in favore dell'utenza.
avv. Rodolfo Pacifico - www.dirittosanitario.net per approfondire, Consiglio di Stato 09.03.2022 su www.dirittosanitario.net
Il Tar Lazio ha sollevato la questione di legittimità costituzionale delle norme che impongono alle aziende farmaceutiche il ripiano del 50% dello sforamento del tetto della spesa per acquisti...
Accolto il ricorso contro la localizzazione di una nuova farmacia. Per i giudici la discrezionalità del Comune non può tradursi in arbitrio: le scelte devono poggiare su criteri che consentano di...
Una sentenza della Corte d’Appello di Ancona chiarisce quando il rapporto di lavoro autonomo del farmacista può essere riqualificato come subordinato e le conseguenze contributive e sanzionatorie...
Il farmacista è tenuto a esercitare un controllo attivo sulla regolarità e sulla congruità delle prescrizioni, soprattutto per i farmaci sottoposti a particolare vigilanza. Lo afferma il Consiglio...
A cura di Simona Zazzetta
Resta aggiornato con noi!
La tua risorsa per news mediche, riferimenti clinici e formazione.
Dichiaro di aver letto e accetto le condizioni di privacy