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Sanità

27 Aprile 2022

Società titolari di farmacie: il sistema delle incompatibilità


In tema di applicazione delle regole di incompatibilità tra la titolarità della farmacia e lo svolgimento di attività medica, l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha in estrema sintesi risolto la questione se il tradizionale regime sulle incompatibilità, incentrato sulle nozioni di gestione della farmacia e di esercizio della professione medica, si debba o si possa estendere al socio che sia persona giuridica di società di capitali e in quali termini.

Interpretazione funzionale dell'esercizio della professione medica

L'art. 7 della Legge n. 362/1991, nella formulazione risultate dalla modifica del 2017 (L. 124/2017), stabilisce che «1. Sono titolari dell'esercizio della farmacia privata le persone fisiche, in conformità alle disposizioni vigenti, le società di persone, le società di capitali e le società cooperative a responsabilità limitata. 2. Le società di cui al comma 1 hanno come oggetto esclusivo la gestione di una farmacia. La partecipazione alle società di cui al comma 1 è incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l'esercizio della professione medica. Alle società di cui al comma 1 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 8». L'Adunanza plenaria ha pronunciato il principio di diritto secondo cui la nozione di "esercizio della professione medica", ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7, comma 2, secondo periodo, della L. n. 362 del 1991, deve ricevere un'interpretazione funzionale ad assicurare il fine di prevenire qualunque potenziale conflitto di interessi derivante dalla commistione tra questa attività e quella di dispensazione dei farmaci, in primo luogo a tutela della salute; in tal senso deve ritenersi applicabile la situazione di incompatibilità in questione anche ad una casa di cura, società di capitali e quindi persona giuridica, che abbia una partecipazione in una società, sempre di capitali, titolare di farmacia.

Ecco quando la società gestisce la farmacia

Ha inoltre osservato che una società concorre nella "gestione della farmacia", per il tramite della società titolare cui partecipa come socio, qualora, per le caratteristiche quantitative e qualitative di detta partecipazione sociale, siano riscontrabili i presupposti di un controllo societario ai sensi dell'art. 2359 c.c., sul quale poter fondare la presunzione di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 c.c.

Avv. Rodolfo Pacifico - www.dirittosanitario.net
Per approfondire, Consiglio di Stato, Ad. Plenaria 14 aprile 2022 n. 5 su www.dirittosanitario.net

TAG: TITOLARITà DELLA FARMACIA, CONSIGLIO DI STATO

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