Login con

Sanità

27 Aprile 2022

Società titolari di farmacie: il sistema delle incompatibilità


In tema di applicazione delle regole di incompatibilità tra la titolarità della farmacia e lo svolgimento di attività medica, l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha in estrema sintesi risolto la questione se il tradizionale regime sulle incompatibilità, incentrato sulle nozioni di gestione della farmacia e di esercizio della professione medica, si debba o si possa estendere al socio che sia persona giuridica di società di capitali e in quali termini.

Interpretazione funzionale dell'esercizio della professione medica

L'art. 7 della Legge n. 362/1991, nella formulazione risultate dalla modifica del 2017 (L. 124/2017), stabilisce che «1. Sono titolari dell'esercizio della farmacia privata le persone fisiche, in conformità alle disposizioni vigenti, le società di persone, le società di capitali e le società cooperative a responsabilità limitata. 2. Le società di cui al comma 1 hanno come oggetto esclusivo la gestione di una farmacia. La partecipazione alle società di cui al comma 1 è incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l'esercizio della professione medica. Alle società di cui al comma 1 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 8». L'Adunanza plenaria ha pronunciato il principio di diritto secondo cui la nozione di "esercizio della professione medica", ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7, comma 2, secondo periodo, della L. n. 362 del 1991, deve ricevere un'interpretazione funzionale ad assicurare il fine di prevenire qualunque potenziale conflitto di interessi derivante dalla commistione tra questa attività e quella di dispensazione dei farmaci, in primo luogo a tutela della salute; in tal senso deve ritenersi applicabile la situazione di incompatibilità in questione anche ad una casa di cura, società di capitali e quindi persona giuridica, che abbia una partecipazione in una società, sempre di capitali, titolare di farmacia.

Ecco quando la società gestisce la farmacia

Ha inoltre osservato che una società concorre nella "gestione della farmacia", per il tramite della società titolare cui partecipa come socio, qualora, per le caratteristiche quantitative e qualitative di detta partecipazione sociale, siano riscontrabili i presupposti di un controllo societario ai sensi dell'art. 2359 c.c., sul quale poter fondare la presunzione di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 c.c.

Avv. Rodolfo Pacifico - www.dirittosanitario.net
Per approfondire, Consiglio di Stato, Ad. Plenaria 14 aprile 2022 n. 5 su www.dirittosanitario.net

TAG: TITOLARITà DELLA FARMACIA, CONSIGLIO DI STATO

Se l'articolo ti è piaciuto rimani in contatto con noi sui nostri canali social seguendoci su:

Seguici su Facebook! Seguici su Linkedin! Segui le nostre interviste su YouTube!

Oppure rimani sempre aggiornato in ambito farmaceutico iscrivendoti alla nostra newsletter!

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE

30/09/2026

Il Tar annulla la decadenza dell’autorizzazione di una farmacia rurale e rilegge il rapporto tra disciplina sanitaria e legge fallimentare, riconoscendo deroghe per l’affitto e i tempi di...

A cura di Avv. Rodolfo Pacifico

14/09/2026

Nel contenzioso tra un farmacista e la Cassa di previdenza, la Cassazione chiarisce che gli errori nei bollettini inviati dall'ente non esonerano dal pagamento delle differenze contributive dovute....

A cura di Avv. Rodolfo Pacifico

25/08/2026

È mancato a Firenze l’avvocato Bruno Riccardo Nicoloso, esperto di diritto sanitario e docente universitario 

A cura di Giuseppe Tandoi

31/07/2026

Il Tar Lazio ha sollevato la questione di legittimità costituzionale delle norme che impongono alle aziende farmaceutiche il ripiano del 50% dello sforamento del tetto della spesa per acquisti...

A cura di Simona Zazzetta

 
Resta aggiornato con noi!

La tua risorsa per news mediche, riferimenti clinici e formazione.

 Dichiaro di aver letto e accetto le condizioni di privacy

AZIENDE

Il benessere parte dalla testa

Il benessere parte dalla testa

A cura di Lafarmacia.

La Regione Basilicata rinvia e conferma la misura sulla farmaceutica convenzionata: la nuove decorrenza prevista è il 16 ottobre. Il ticket si applica per ricetta, con esenzioni sanitarie e...

A cura di Redazione Farmacista33

 
chiudi

©2026 Edra S.p.a | www.edraspa.it | P.iva 08056040960 | Tel. 02/881841 | Sede legale: Viale Enrico Forlanini 21 - 20134 Milano (Italy)

Top