Login con

Sanità

11 Maggio 2022

Farmacista obbligatorio in strutture sanitarie: incostituzionale legge regionale Calabria. Ecco i motivi


Con una sentenza emessa all'inizio dell'anno la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2, 3, comma 2, e 4 della Legge Regionale Calabria 19 novembre 2020, n. 24 (Norme per l'utilizzo dei farmaci nelle strutture pubbliche e private).

Farmacista obbligatorio in strutture pubbliche e private ove sono utilizzati farmaci

L'art. 1, comma 1, prevedeva la presenza obbligatoria della figura professionale del farmacista negli istituti di ricovero, di riabilitazione, nelle residenze sanitarie assistite (RSA), negli hospice, nelle residenze socio sanitarie assistite (RSSA), presso i servizi per le tossicodipendenze (SERT), negli ospizi, nelle case protette e comunità terapeutiche, case di cura private e in tutte le altre strutture pubbliche e private della Regione ove sono utilizzati farmaci, con inquadramento nell'organigramma della struttura interessata secondo le dimensioni della struttura stessa; il comma 2 del medesimo art. 1 stabiliva che l'esercizio della professione di farmacista presso le suddette strutture è consentito a coloro che abbiano conseguito il titolo di abilitazione all'esercizio professionale e siano iscritti al relativo ordine professionale nel rispetto delle normative vigenti in materia; l'art. 4 impone che debba esservi un farmacista ogni sessanta posti letto, due o più farmacisti nelle strutture che hanno più di sessanta posti letto, un farmacista nelle strutture con ricezione inferiore. L'art. 3 della L.R. Calabria n. 24 del 2020 prevedeva inoltre: "1. Il farmacista concorre ad ottimizzare le risorse della struttura attraverso la scelta nell'acquisto dei farmaci e dispositivi medici e coopera per garantire il benessere e la cura del paziente. 2. A tal fine, il farmacista si occupa di: a) gestire i farmaci nella struttura; b) ordinare i medicinali e tutto il materiale sanitario, dispositivi medici, medicazioni e dispositivi nutrizionali; c) coordinare i rapporti con i fornitori; d) prendere visione e fare consulenza della terapia farmacologica da adottare sul paziente; e) affiancare i medici nel redigere ed integrare la terapia farmacologica nonché controllare l'aderenza terapeutica; f) verificare l'interazione tra farmaco-farmaco, farmaco-cibo, farmaco-disturbi comportamentali; g) dispensare terapia farmacologica decisa dal medico e consegnare la stessa agli infermieri per la somministrazione".

Assunzione farmacisti in contrasto con razionalizzazione spesa per il personale

La Corte Costituzionale ha ritenuto fondate le questioni sollevate dal Presidente del Consiglio dei Ministri. È stata innanzitutto ritenuta fondata la censura promossa nei confronti del combinato disposto degli artt. 1, commi 1 e 2, e 4, per violazione delle disposizioni statali recanti principi fondamentali in materia di "coordinamento della finanza pubblica". Si è osservato che il settore sanitario della Regione Calabria è dal 2010 sottoposto al piano di rientro dal disavanzo finanziario e alla conseguente gestione commissariale. Fra gli interventi demandati al Commissario è prevista la: razionalizzazione e contenimento della spesa per il personale in coerenza con l'effettivo fabbisogno in applicazione della normativa vigente in materia. Alla luce di tale quadro regolatorio è apparso un evidente contrasto delle disposizioni regionali in questione con le competenze della gestione commissariale in materia di contenimento della spesa per il personale e, al contempo, un contrasto con le disposizioni dettate in tema di tetto di spesa per il personale nel settore sanitario. La Corte ha evidenziato che la previsione dell'obbligatoria presenza di personale farmacista, opportunamente inquadrato nell'organigramma secondo le dimensioni della struttura, si configura come un preciso obbligo riferito alle amministrazioni pubbliche interessate per l'assunzione di farmacisti, al di fuori della programmazione del fabbisogno di personale nel servizio sanitario. Tale obbligo viola i vincoli normativi statali volti al contenimento delle spese per il personale e del relativo reclutamento, interferendo conseguentemente con le competenze della gestione commissariale. Si è anche sottolineato che nonostante le affermazioni contenute nella relazione finanziaria alla proposta di legge, non è possibile escludere l'onere finanziario a carico del bilancio regionale. Dal tenore letterale delle disposizioni in esame, difatti, è apparso evincersi il carattere immediatamente precettivo e cogente dell'intervento, volto all'assunzione dei farmacisti.

Corte Costituzionale: legge regionale viola competenze dello Stato

Parimenti è stata ritenuta fondata l'ulteriore questione promossa in via autonoma nei confronti dell'art. 1 , comma 2, della Legge regionale, per violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di "ordinamento civile" per contrasto della norma regionale con l'art. 32 del D.P.R. n. 483 del 1997 , norma regolamentare che fa corpo con il Decreto legislativo n. 502 del 1992 e che prevede il possesso della specializzazione nella disciplina oggetto del concorso come requisito per potervi partecipare. La modifica operata dalla disposizione regionale di tale requisito previsto dal legislatore statale altera la necessaria unitarietà a livello nazionale della disciplina del rapporto di impiego come definita dal concorso della fonte normativa con quella contrattuale. La Corte Costituzionale non ha infine ritenuto potersi legittimamente affermare che la Regione avesse disciplinato aspetti riconducibili alla propria competenza concorrente in materia. Tale competenza deve esercitarsi esclusivamente in riferimento ad aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale, giacché la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni deve rispettare il principio per cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata allo Stato, per il suo carattere necessariamente unitario Nella caso specifico, invece, le innovative attività contemplate dal legislatore regionale non sono risultate suscettibili di integrare aspetti riconducibili a profili di competenza regionale e non hanno rappresentato puntualizzazioni delle "mansioni" in cui si articolano le diverse attività del farmacista previste dal legislatore nazionale, configurando, invece, nuove e più ampie competenze di tale figura professionale che, inoltre, interagiscono con quelle assegnate dall'ordinamento ad altre figure dell'area sanitaria.

Avv. Rodolfo Pacifico - www.dirittosanitario.net
Per approfondire, Corte Costituzionale Sent. n. 6 del 18 gennaio 2022 su www.dirittosanitario.net

TAG: STRUTTURE SANITARIE, REGIONE CALABRIA, FARMACISTA

Se l'articolo ti è piaciuto rimani in contatto con noi sui nostri canali social seguendoci su:

Seguici su Facebook! Seguici su Linkedin! Segui le nostre interviste su YouTube!

Oppure rimani sempre aggiornato in ambito farmaceutico iscrivendoti alla nostra newsletter!

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE

22/06/2026

La Corte di Giustizia dell'Unione europea chiarisce che i farmaci senza obbligo di prescrizione devono poter essere venduti online dalle farmacie autorizzate e gli Stati non possono limitarne la...

A cura di Redazione Farmacista33

12/06/2026

Respinto il ricorso della società titolare del sito di vendita online. Confermate le multe per complessivi 1,1 milioni di euro relative alle informazioni sui tempi di consegna e alla gestione...

11/06/2026

La Corte di Cassazione ha confermato le sanzioni amministrative inflitte a una società titolare di farmacia e autorizzata anche alla distribuzione all’ingrosso per avere utilizzato il codice e i...

A cura di Avv. Rodolfo Pacifico

21/05/2026

La Corte dei conti chiarisce i limiti entro cui i Comuni possono sostenere le farmacie private nelle aree rurali o disagiate: no a concessioni gratuite di immobili e copertura delle spese fuori dai...

A cura di Avv. Rodolfo Pacifico

 
Resta aggiornato con noi!

La tua risorsa per news mediche, riferimenti clinici e formazione.

 Dichiaro di aver letto e accetto le condizioni di privacy

AZIENDE

Advanced Retinoid-Like Body Oil

Advanced Retinoid-Like Body Oil


Le critiche della vice presidente di Farmindustria all’ipotesi di revisione del Prontuario farmaceutico cui ha messo mano Aifa. E verso una legislazione Ue che non favorisce la competitività delle...

A cura di Redazione Farmacista33

 
chiudi

©2026 Edra S.p.a | www.edraspa.it | P.iva 08056040960 | Tel. 02/881841 | Sede legale: Viale Enrico Forlanini 21 - 20134 Milano (Italy)

Top