Pillola dei cinque giorni dopo: dispensazione senza ricetta medica non in contrato con norme
Con propria determina, l'AIFA ha modificato il regime di fornitura del medicinale noto come "pillola dei cinque giorni dopo", eliminando la necessità di ottenere una prescrizione medica per la sua assunzione anche nei riguardi delle donne minori di diciotto anni. La determina non è stata ritenuta in contrasto con la normativa in materia di consenso informato per la somministrazione di un trattamento sanitario. L'eliminazione della prescrizione medica non viola il diritto del minore ad una corretta informazione né il diritto dei titolari della responsabilità genitoriale ovvero di chi ne fa le veci a sostituirsi al minore - pur tenendo in considerazione la sua volontà - in relazione all'età, al grado di maturità, avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita del minore nel pieno rispetto della sua dignità.
Volontaria assunzione di un farmaco senza obbligo di prescrizione
Nel caso specifico, non viene in rilievo un atto medico somministrato a un paziente - che deve scegliere previa prestazione di consenso personale, libero, esplicito, consapevole, specifico, attuale e revocabile in ogni momento - bensì di volontaria assunzione di un farmaco per il quale le Autorità sanitarie non hanno previsto la prescrizione medica, qualificando lo stesso come farmaco da banco. Diversamente opinando, ogni farmaco da banco richiederebbe l'attivazione del meccanismo di tutela del minore con la contestuale prestazione di consenso da parte dei genitori o di chi ne fa le veci.
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A cura di Avv. Rodolfo Pacifico
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