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Sanità

05 Ottobre 2022

Competenza farmacista va oltre verifica della regolarità formale delle ricette. Il parere del Tar


«Il dottore farmacista non esaurisce i propri compiti nella verifica della regolarità formale delle prescrizioni mediche esibite dagli utenti del servizio di erogazione dei farmaci, dovendo piuttosto collaborare con le proprie competenze esclusive affinché il predetto servizio sia svolto correttamente».

TAR Brescia ha così confermato la sanzione pecuniaria

Il TAR Brescia ha così confermato la sanzione pecuniaria applicata in relazione alla violazione dell'art. 358, comma 2, R.D. n. 1265/1934 (TULS) per la dispensazione del medicinale "Omnitrope 10 mg/1,5 ml" in un dosaggio superiore a quanto previsto nel Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto (RCP).
La vicenda nel suo complesso ha avuto anche un risvolto penale, ma il TAR, nel decidere la causa, ha osservato innanzitutto come la sentenza assolutoria pronunciata dal Tribunale Ordinario non potesse assumere valore vincolante nel giudizio relativo alla legittimità della sanzione amministrativa, sia perché la sentenza di assoluzione aveva riguardato solo alcuni dei ricorrenti, ma anche perché i reati contestati ai farmacisti (falso e truffa), rispetto all'illecito amministrativo sanzionato dalla pubblica amministrazione (irregolare erogazione di medicinale), hanno sia un diverso elemento materiale, sia un diverso elemento soggettivo, posto che i primi sono sanzionati solo a titolo di dolo, il secondo anche di colpa.
Il Tribunale Amministrativo Regionale, nel rigettare il ricorso, ha sottolineato come non potesse ritenersi convincente la tesi per cui al farmacista non competerebbe né il controllo dei dosaggi dei medicinali di produzione industriale, né il sindacato delle scelte terapeutiche operate dal medico che ha sottoscritto la prescrizione.
Oltre ai profili deontologici significativamente rilevanti in materia, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 258/1991 rientra infatti tra i compiti del farmacista la preparazione, il controllo, l'immagazzinamento e la distribuzione dei medicinali nelle farmacie aperte al pubblico mentre ai sensi dell'articolo 122 R.D. n. 1265/1934 la vendita al pubblico dei medicinali è permessa esclusivamente al farmacista.

avv. Rodolfo Pacifico - www.dirittosanitario.net
Per approfondire, TAR Brescia 23 settembre 2022 su www.dirittosanitario.net

TAG: RUOLO PROFESSIONALE, TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - TAR, FARMACISTA

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