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Sanità

23 Novembre 2022

Farmacisti grossisti. Il corretto tracciamento del farmaco tutela da errori e illeciti


A seguito di alcuni verbali elevati nel 2016 dai NAS nei confronti del legale rappresentate di una impresa autorizzata ad esercizio di farmacia e alla distribuzione all'ingrosso di medicinali per uso umano, il Tribunale, in accoglimento del ricorso proposto dal titolare per ottenere l'annullamento delle conseguenti ordinanze ingiunzione, ricostruendo l'impianto normativo anche alla luce di precedenti arresti giurisprudenziali di merito, ha delineato alcuni dei rapporti tra farmacia e ingrosso allorquando intestati al medesimo soggetto.

Garantire il tracciamento del farmaco

Si è osservato che una commistione, in contrasto con la legge, tra l'attività di farmacista e quella di grossista, laddove gestite dallo stesso professionista, può infatti verificarsi allorquando si consegua una effettiva e concreta commistione di prodotti farmaceutici, per cui alcuni di questi, acquistati dal professionista medesimo con codice identificativo della farmacia e stoccati presso il proprio magazzino al fine di essere poi veduti al dettaglio, vengano invece ceduti (ancorché a titolo gratuito) alla propria attività di grossista omettendo l'impiego di tale codice.
In una tale dinamica viene evidentemente meno l'obiettivo di tracciamento del farmaco. Ma tale risultato, funzionale al raggiungimento degli interessi pubblicistici, viene al contrario preservato laddove il trasferimento interno sia viceversa riscontrabile tramite emissione di documento di trasporto (DDT) nel quale sia indicato il codice identificativo della farmacia cedente, così che, "a valle", il successivo trasferimento da parte del grossista a soggetto terzo, veda correlativamente impiegato il codice identificativo di quest'ultimo.
Si è anche sottolineato che la finalità di scongiurare una, potenzialmente illecita, commistione ("ascendente") dei magazzini relativi alle due attività, d'altra parte, è palese come non debba risolversi esclusivamente tramite la rigida incomunicabilità "fisica" dei magazzini del farmacista, da un lato, e del grossista, dall'altro; ma anche tramite la possibilità di una, altrettanto concreta, individuabilità "documentale" dei beni in entrata ed in uscita dai magazzini stessi, tramite l'indicazione dei diversi codici identificativi ed, in particolare, di quello della farmacia al momento del trasferimento al magazzino del grossista. Nel caso specifico le due attività di farmacia pubblica e di commercializzazione all'ingrosso di farmaci erano "titolari" dei rispettivi codici univoci e i trasferimenti di farmaci risultavano tracciati nei documenti di trasporto.
La condotta posta in essere, consistita nel trasferimento di medicinali con documento di trasporto (DDT) contenente il codice unico della farmacia, nel distinto magazzino relativo all'attività di grossista dal quale, da ultimo, i medicinali medesimi erano poi venduti, con codice identificativo proprio dell'attività svolta come distributore all'ingrosso e secondo le relative modalità, verso i destinatari, non solo non ha impedito il rispetto dei principi della tracciabilità del farmaco e della sua immediata disponibilità, ma, prima ancora, non ha attinto ontologicamente la fattispecie illecita contestata.

Avv. Rodolfo Pacifico - www.dirittosanitario.net
Per approfondire Tribunale di Alessandria 19.09.2022 su www.dirittosanitario.net  

TAG: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - TAR, FARMACISTI GROSSISTI

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