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Sanità

06 Dicembre 2022

Contributi impresa familiare, figli del titolare studenti di farmacia esclusi dal calcolo


L'Agenzia delle entrate ha notificato un accertamento relativo all'anno di imposta 2005 imputando al contribuente il maggior imponibile oltre alle sanzioni derivante dal disconoscimento dell'attribuzione di quote di reddito ai figli, studenti universitari della facoltà di farmacia e con residenza presso la sede dell'università, non riconoscendo a questi ultimi, ai fini fiscali, la qualità di prestatori d'opera in favore dell'impresa familiare di cui all'art. 230 bis codice civile. In primo grado il ricorso del farmacista è stato rigettato, ma la Commissione Tributaria Regionale (CTR - giudice di II grado), ha ribaltato il provvedimento.


Non c'è collaborazione effettiva, continuativa e prevalente, dei figli del contribuente all'impresa familiare

La Suprema Corte è stata quindi chiamata a decidere della questione a seguito del ricorso promosso dalla Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTR. Dal punto di vista fiscale, l'applicazione del regime dell'impresa familiare postula la ricorrenza di specifiche condizioni. Nel caso specifico nonostante i requisiti documentali degli elementi della fattispecie (ai sensi dell'art. 5 DPR 917/86), non era precluso alla Agenzia di contestare la sussistenza in concreto di una collaborazione effettiva, continuativa e prevalente, dei figli del contribuente all'impresa familiare, sulla base del dato, indiziante, che essi, nell'anno d'imposta accertato ed a far data dal 2001 erano studenti della facoltà di farmacia, con residenza presso la città sede della istituzione scolastica. La Corte di Cassazione, ritenendo isolato il precedente a cui sembrava ispirarsi la pronuncia di secondo grado, ha osservato che, ai sensi dell'art. 230 bis codice civile, costituisce titolo per partecipare all'impresa la prestazione continuativa dell'attività di lavoro nella famiglia che sia correlata all'accrescimento della produttività dell'impresa, procurato dall'apporto dell'attività del partecipante, necessario per determinare la quota di partecipazione agli utili e agli incrementi, con la conseguenza che la mera attività di studio non costituisce, con riferimento al periodo temporale di specifico interesse, di per sé sola un contributo effettivo all'azienda.

Avv. Rodolfo Pacifico - www.dirittosanitario.net
Per approfondire Cassazione civile 25.11.2022 su www.dirittosanitario.net

TAG: FARMACIE, AGENZIA DELLE ENTRATE, SGRAVI CONTRIBUTIVI

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