Distanza minima, Tar: sì a deroga con farmacie storiche e consolidate
Una società titolare di farmacia ha proposto ricorso per ottenere l'annullamento del provvedimento con il quale era stato autorizzato il trasferimento di struttura farmaceutica a una distanza inferiore a 200 metri, contestando la sussistenza di entrambi i presupposti cui la legge subordina lo spostamento in locali posti a distanza inferiore a 200 metri da altra farmacia esistente e cioè l'impossibilità di continuare a svolgere l'attività nella sede in essere e la dimostrazione dell'impossibilità di trasferire la sede della farmacia nel rispetto della distanza minima di 200 metri. Il TAR ha rigettato il ricorso.
Valutazione della distanza minima e deroga
Le due strutture interessate sono farmacie storiche istituite prima della riforma del 2012 ad una distanza tra loro di poco superiore a 120 metri. Con la nuova collocazione la distanza tra le sedi sarebbe risultata incrementata a quasi 150 metri. Il TAR, ritenuta acclarata l'inidoneità dei precedenti locali giustificativa del trasferimento, ha osservato che quanto alla possibilità che il trasferimento potesse poi essere effettivamente autorizzato in deroga al rispetto della distanza dei 200 metri dalla farmacia concorrente, non ha inteso discostarsi dalla giurisprudenza che ammette un tale evento quando anche la precedente collocazione fosse già a una distanza inferiore e lo spostamento nei nuovi locali vada a incrementarla. Si è osservato che "la deroga - per causa di forza maggiore - alla distanza minima degli esercizi va valutata diversamente a seconda che si tratti di una farmacia di nuova istituzione, nel qual caso i criteri di riferimento devono essere più restrittivi, ovvero di una farmacia esistente da decenni, per la quale non si può prescindere dalla situazione che si è consolidata".
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A cura di Simona Zazzetta
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