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Sanità

01 Febbraio 2023

Calcolo fatturato, CdS: regole e deroghe per le farmacie rurali sussidiate


Il Consiglio di Stato, richiamando il proprio consolidato orientamento risalente al 2014, ha osservato che anche per le farmacie rurali sussidiate, ai fini dell'applicazione della deroga all'ordinario regime di sconti, è stato introdotto un limite di fatturato superato il quale la deroga non è applicabile.
I limiti di fatturato previsti (sia per le 'farmacie rurali sussidiate' sia per le altre farmacie) sono stati ridefiniti rispetto alle precedenti disposizioni, prendendo a riferimento non il fatturato complessivo annuo - che poteva includere non solo la vendita dei medicinali (compresi quelli pagati dai cittadini), ma anche tutti gli altri prodotti normalmente venduti in farmacia, come i cosmetici, i giocattoli per la prima infanzia - ma il solo "fatturato annuo in regime di servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA".

Fatturato annuo in regime di servizio sanitario nazionale

Il Collegio ha inoltre osservato che l'espressione "fatturato annuo in regime di servizio sanitario nazionale" si riferisce, secondo il suo significato letterale, a tutte le prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale, comprese quelle di assistenza integrativa, sicché come tale si intende il fatturato risultante dalla somma dei prezzi di vendita al pubblico, al netto dell'IVA, di tutti i prodotti dispensati dalle farmacie per conto del Servizio Sanitario Nazionale, compreso i prodotti integrativi e protesici.
Le disposizioni in materia prevedono che le farmacie rurali sussidiate, con fatturato annuo non superiore ad una certa soglia, applichino uno sconto ridotto in favore del Servizio sanitario nazionale.
La logica della previsione è quella di supportare i presidi farmaceutici che svolgono la loro attività nei centri più piccoli e che, per questa loro meno favorevole localizzazione, conseguono utili più bassi.
L'agevolazione si realizza mediante l'applicazione di una percentuale di sconto inferiore ed il riconoscimento ai presidi farmaceutici di maggiori margini di profitto.

Avv. Rodolfo Pacifico - www.dirittosantiario.net
Per approfondire Consiglio di Stato 12 dicembre 2022, su www.dirittosanitario.net

TAG: SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE, CONSIGLIO DI STATO, FARMACIE RURALI

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