I dispensari non possono essere assimilati alle sedi farmaceutiche vere e proprie
La giurisprudenza è chiara: il dispensario non può competere con la farmacia né come soggetto economico né come struttura autonoma
È erroneo sostenere che una normativa regionale possa assimilare il "dispensario a tempo indeterminato" (stabilizzato) a una vera e propria "sede farmaceutica" ed è altrettanto errato sostenere che sarebbe configurabile in tale senso una sorta di "evoluzione" dei dispensari tale da assimilarli alle sedi farmaceutiche vere e proprie. Si è osservato che in questa materia - rientrante nella sanità pubblica e, quindi, appartenente alla potestà legislativa concorrente di Stato e Regioni ai sensi dell'articolo 117, comma terzo, Costituzione - le leggi regionali non possono non rispettare i principi fondamentali della legislazione statale.
La peculiarità del dispensario
Il dispensario resta una struttura differente dalle sedi farmaceutiche contemplate in pianta organica, destinato a sopperire a esigenze diverse e assoggettato a regime autorizzatorio differente, una norma regionale che assimilasse il dispensario a una vera e propria sede farmaceutica si esporrebbe a censure di incostituzionalità. In giurisprudenza si è anche chiarito che il dispensario non può essere assimilato alla farmacia. Si tratta, infatti, di un mero presidio sul territorio al servizio dei cittadini, che tuttavia non viene riconosciuto - come detto - dalla costante interpretazione giurisprudenziale «né come soggetto economico in grado di competere con le farmacie; né come struttura autonoma, essendo gestito, di norma, dalla sede farmaceutica più vicina, di cui è parte integrante. Anche la sua istituzione risponde a una logica del tutto diversa da quella delle farmacie, in quanto è finalizzata esclusivamente a rendere più agevole l'acquisto di farmaci di uso comune e di pronto soccorso in zone territoriali sprovviste di presidi farmaceutici, sopperendo alle esigenze primarie ed immediate della popolazione» (Consiglio di Stato, Sez. 3, Sentenza 30 agosto 2021, n. 6065 ). Il dispensario costituisce quindi un rimedio suppletivo rispetto a quello primario della farmacia, al quale pertanto non è assimilabile risultando anche privo di circoscrizione territoriale e di autonomia tecnico-funzionale.
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A cura di Simona Zazzetta
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