Farmacia
11 Ottobre 2023 Per garantire il servizio farmaceutico la distanza ad almeno 3000 metri tra una farmacia e l’altra nelle province autonome di Trento e Bolzano è da intendersi in modo non rigido

L’art. 104 del Regio decreto n. 1265 del 27/07/1934 - Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie stabilisce che: «Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, quando particolari esigenze dell'assistenza farmaceutica in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilità lo richiedono, possono stabilire, in deroga al criterio della popolazione di cui all'art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, sentiti l'unità sanitaria locale e l'ordine provinciale dei farmacisti, competenti per territorio, un limite di distanza per il quale la farmacia di nuova istituzione disti almeno 3.000 metri dalle farmacie esistenti anche se ubicate in comuni diversi. Tale disposizione si applica ai comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti e con il limite di una farmacia per comune»
Le regole di apertura delle farmacie devono consentire l’erogazione del servizio farmaceutico
La Giurisprudenza del Consiglio di Stato ha evidenziato che il rispetto della distanza di 3.000 metri dalle farmacie esistenti non può intendersi in modo rigido. La Corte di Giustizia CE ha sottolineato che spetta al giudice nazionale verificare se le regole che pongono limiti all'apertura delle farmacie siano compatibili a consentire l'erogazione di un servizio adeguato con l'obiettivo di contemperare le riserve stabilite dal legislatore in favore dei farmacisti con la tutela della salute pubblica. Secondo la Corte di Giustizia, cui era stata formulata una questione interpretativa pregiudiziale riguardante l’art. 104 TULS, al fine di raggiungere in modo coerente e sistematico l'obiettivo di assicurare un servizio farmaceutico adeguato, le autorità competenti potrebbero perfino essere indotte ad interpretare la regola generale nel senso che è possibile autorizzare l'apertura di una farmacia a distanza inferiore alla distanza minima non solo in casi del tutto eccezionali, ma ogni volta che la rigida applicazione della regola generale rischi di non garantire un accesso adeguato al servizio farmaceutico.
Talvolta le farmacie sono destinate a far fronte a particolari esigenze di assistenza farmaceutica, fondando esclusivamente la loro istituzione sul requisito dell'isolamento topografico del nucleo insediativo rurale e della discontinuità dello stesso dall'agglomerato urbano principale. La zona nelle quali collocarle deve dunque tener conto della necessità di assicurare un'equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate. Ha osservato quindi da ultimo il Consiglio di Stato che il limite dei 3.000 metri può avere un temperamento quando occorre assicurare l'erogazione del servizio farmaceutico nell'ambito di una frazione di un Comune di popolazione inferiore ai 5000 che versa in situazioni ambientali, topografiche e di viabilità che ne impongono l'istituzione.
La distribuzione equa delle farmacie è un’analisi multifattoriale
Del resto, il parametro di una farmacia ogni 3.300 abitanti è stabilito dalla legge solo ai fini della determinazione del numero complessivo di farmacie spettanti al Comune e non anche per dimensionare con precisione le aree assegnate alle singole sedi farmaceutiche, posto che gli utenti sono sempre liberi di rivolgersi a qualsiasi farmacia, non essendo tenuti a servirsi di quella territorialmente competente secondo la loro residenza. Alla realizzazione dell'equa distribuzione concorrono plurimi fattori diversi dal numero di residenti, quali in primo luogo l'individuazione delle maggiori necessità di fruizione del servizio che si avvertono nelle diverse zone del territorio, le correlate valutazioni di situazioni ambientali, topografiche e di viabilità, le distanze tra le diverse farmacie, le quali sono frutto di valutazioni ampiamente discrezionali, come tali inerenti l'area del merito amministrativo.
Per approfondire – Consiglio di Stato 20.09.2023, su www.dirittosanitario.net
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