Farmacia
20 Dicembre 2023 Il farmacista, a seguito di segnalazione ai Nas, può chiedere visione dei materiali per esigenze difensive a patto che le informazioni dei segnalanti siano oscurate
A seguito della segnalazione operata da una azienda sanitaria al Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) veniva intrapresa attività ispettiva che conduceva ad un accertamento di infrazioni amministrative ed un procedimento disciplinare presso l’Ordine dei farmacisti. Il titolare della farmacia chiedeva l’accesso agli atti per ottenere il rilascio della segnalazione consistete nella indicazione delle norme ritenute violate accompagnata da alcuni screenshots della pagina internet della farmacia dai quali si assumeva potessero desumersi tali violazioni oltre alla documentazione richiamata nel verbale di accertamento. L’accesso veniva negato e il titolare ricorreva contro il provvedimento.
Per il Tar la documentazione richiesta è rilevante per specifiche esigenze difensive
Il TAR nell’accogliere il ricorso del farmacista ha evidenziato la sussistenza di un interesse tale da giustificare l'attivazione dello strumento dell'accesso "difensivo" previsto dalla legge (L. n. 241 del 1990). Tale interesse in concreto deriva dall'esigenza di difendere la propria sfera giuridica sia in relazione al verbale di accertamento, sia in sede disciplinare. Tale ultimo procedimento veniva attivato sulla base della stessa segnalazione oggetto della richiesta di accesso inoltrata tanto al N.A.S. quanto all'Ordine.
La documentazione richiesta è quindi da ritenersi rilevante ai fini delle specifiche esigenze difensive per consentire al soggetto sanzionato una verifica circa la correttezza dell'accertamento del fatto e della relativa qualificazione giuridica. Ha osservato ancora il Tribunale che l'accesso doveva essere consentito con riferimento tanto agli screenshots del sito internet, quanto con riferimento alla "nota" che accompagnava tale contenuto rappresentativo, in quanto documenti connotati dall'unitaria funzione di portare a conoscenza il N.A.S. e l'Ordine dei farmacisti di circostanze potenzialmente rilevanti sul piano sanzionatorio.
Tuttavia, al fine di operare un bilanciamento tra esigenze difensive e la salvaguardia della riservatezza dei soggetti segnalanti intesi come persone fisiche, il Collegio ha ritenuto che l'accesso dovesse comunque avvenire previo oscuramento di ogni informazione idonea a rilevare l'identità dei segnalanti.
Per approfondire – TAR Piemonte dicembre 2023 su www.dirittosanitario.net
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A cura di Avv. Rodolfo Pacifico
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