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21 Febbraio 2024

Farmacia succursale, Tar Marche: discrezionalità e criteri per istituzione e assegnazione

Il Tar Marche è intervenuto sull’istituzione di una farmacia succursale chiarendo la legittimità della scelta discrezionale della Pubblica Amministrazione

di Avv. Rodolfo Pacifico


Farmacia succursale, Tar Marche: discrezionalità e criteri per istituzione e assegnazione

L'istituzione di una farmacia succursale deriva da una scelta discrezionale della Pubblica Amministrazione essenzialmente connessa al dato demografico con particolare riferimento all'afflusso della popolazione non residente in determinate stagioni dell'anno, nelle località definite come stazioni di cura intese estensivamente come tutte le località in cui in determinate stagioni dell'anno vi è un particolare afflusso di popolazione non residente.  

L’afflusso rilevante nella prospettiva della farmacia succursale deve essere tale che ai relativi bisogni non possa sopperirsi con l'assistenza farmaceutica ordinaria. Il dato demografico va quindi comparato con la distribuzione del servizio farmaceutico ordinario presente sul territorio comunale, nel senso che all'assistenza farmaceutica aggiuntiva a carattere stagionale può farsi ricorso esclusivamente qualora l'afflusso di popolazione non residente sia tale da rendere inadeguata la rete distributiva ordinaria.

Il Tribunale Amministrativo ha confermato la legittimità della scelta discrezionale di una Amministrazione di mantenere in vita una farmacia succursale anche a fronte di un mutato assetto della rete farmaceutica ordinaria sia in ragione dell’incremento demografico nel periodo estivo e sia in coerenza con la ritenuta insufficienza del servizio farmaceutico ordinario rispetto all'esigenza di garantire un'adeguata assistenza alla popolazione residente e non nel medesimo periodo.

È apparsa invece censurabile e non corretta la scelta di non indire una pubblica selezione per l’assegnazione della sede a fronte di un mutamento del servizio farmaceutico sul territorio stante l’apertura di nuove farmacie compresa quella della titolare ricorrente interessata a concorrere all’assegnazione della sede succursale. Gli effetti di un precedente concorso non possono dirsi cristallizzati a fronte di una diversa situazione fattuale e di presupposti diversi.

In una tale dinamica il Collegio ha quindi ritenuto illegittimo il diniego di assegnare la farmacia succursale mediante pubblico concorso anche in considerazione del principio per cui dove opera più di un esercizio farmaceutico, l'assegnazione della succursale non può che avvenire tramite selezione pubblica, la quale costituisce, quindi, l'unica opzione percorribile.  

Per approfondire
TAR Marche 09.02.2024 su www.dirittosanitario.net al seguente link https://www.dirittosanitario.net/giurisdirdett.php?giudirid=4167&areaid=13  

TAG: REGIONE MARCHE, DIRITTO, TAR, FARMACIE

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