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06 Marzo 2024 Il bacino di utenza di una farmacia può essere anche di dimensioni più ridotte rispetto alle altre: i Comuni godono di ampia discrezionalità sulla scelta conclusiva

Ogni singola farmacia è posta al servizio della generalità dei cittadini, ciascuno di essi è infatti libero di rivolgersi all'esercizio che preferisce. Le norme in materia hanno lo scopo di mantenere una certa proporzione sebbene approssimativa fra il numero degli abitanti e quello delle farmacie, non quello di assegnare a ciascun esercizio una certa quota di utenti.
Si è osservato che in riferimento alla previsione contenuta nell’art. 2 della legge n. 475 del 1968, la nuova disciplina apprezza l'equa distribuzione delle farmacie sul territorio con riferimento non al bacino di utenza, ma alla più ampia copertura possibile del territorio comunale. Il bacino di utenza di una sede conseguentemente può essere anche di dimensioni più ridotte rispetto alle altre, atteso che la finalità delle norme è quella di assicurare una più capillare presenza ed equa distribuzione di farmacie sul territorio, nonché di garantire l'accessibilità del servizio anche ai cittadini residenti in aree scarsamente abitate.
I Comuni godono quindi di ampia discrezionalità, in quanto la scelta conclusiva si basa sul bilanciamento di interessi diversi attinenti alla popolazione, attuale e potenzialmente insediabile, alle vie e ai mezzi di comunicazione e alle particolari esigenze della popolazione medesima.
Per approfondire TAR Sicilia 11 settembre 2023 su www.dirittosanitario.net al seguente link:
https://www.dirittosanitario.net/giurisdirdett.php?giudirid=4170&areaid=13
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