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18 Giugno 2024

Società di non farmacisti, legittimo contributo Enpaf sul fatturato della farmacia

Le società di capitali titolari di farmacia con soci non farmacisti devono versa all'Enpaf il contributo (0,5% del fatturato annuo al netto dell'IVA) annualmente entro il 30 settembre dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio. Lo ha ribadito una sentenza del Tribunale di Roma

di Avv. Rodolfo Pacifico


Società di non farmacisti, legittimo contributo Enpaf sul fatturato della farmacia

La legge 27/12/2017, n. 205 (art. 1 comma 441) stabilisce che «le società di capitali nonché le società cooperative a responsabilità limitata e le società di persone, titolari di farmacia privata, rispettivamente con capitale maggioritario di soci non farmacisti o con maggioranza di soci non farmacisti, versano all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti (ENPAF) un contributo pari allo 0,5 per cento del fatturato annuo al netto dell'IVA. Il contributo è versato all'ENPAF annualmente entro il 30 settembre dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio.»

Il Tribunale di Roma ha rigettato l’opposizione proposta dalla farmacia gestita in forma societaria avverso un decreto ingiuntivo di oltre trentamila euro ottenuto dall’Ente in relazione al mancato pagamento del contributo annuo dello 0,5 % sul fatturato stabilito dalla norma del 2017. 

Le diverse censure proposte dalla Società non sono state accolte. Si è osservato in punto di fondatezza della eccezione di legittimità costituzionale della norma di riferimento che il pagamento del contributo dello 0,5% è finalizzato a riequilibrare il sistema previdenziale dei farmacisti, che altrimenti avrebbe potuto essere danneggiato dal minor gettito dovuto alla presenza sul mercato di soggetti esterni non sottoposti alla contribuzione a titolo personale.

Conferma la ratio della normativa il fatto che grazie a tale versamento il sistema finanziario dell’ente negli ultimi anni ha tenuto e tale dato non fa altro che indicare che questo intervento sia ragionevole e finalizzato a garantire le entrate necessarie per erogare servizi e prestazioni per gli iscritti. 
La finalità della norma – ha osservato il Tribunale - è dunque quella di consentire all’Ente di poter erogare servizi in favore degli iscritti, erogazione compromessa a seguito della apertura di farmacie private da parte di società i cui soci siano in tutto o in maggioranza non farmacisti.

Per approfondire Tribunale di Roma 31.10.2023, su www.dirittosanitario.net al seguente link: 

https://www.dirittosanitario.net/giurisdirdett.php?giudirid=4197&areaid=13

TAG: TITOLARITà DELLA FARMACIA, ENPAF, CAPITALI IN FARMACIA , SOCIETà DI CAPITALI, CONTRIBUTI

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